Ordinanza n. 319/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e
settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza
emessa il 4 marzo 1996 dal pretore di Brescia nel procedimento civile
vertente tra Bani Claudio e Calabrese veicoli industriali S.p.a.,
iscritta al n. 1112 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile concernente il
riconoscimento del diritto ad ottenere il risarcimento del danno
biologico e morale e comunque di tutti i danni non indennizzati
dall'INAIL a seguito di un infortunio sul lavoro, il pretore di
Brescia, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 4
marzo 1996, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo
comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in
quanto escludente la integrale risarcibilità in ogni caso del danno
biologico e del danno morale;
che, secondo il rimettente, la sentenza n. 485 del 1991, da lui
definita "legislativa manipolativa" - con cui questa Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e
settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124
del 1965, in parte qua - non sarebbe "idonea a determinare la
cessazione dell'efficacia della norma dichiarata illegittima in una
parte non scritta";
che, per questo, il rimettente sostiene che dette norme sono
tuttora vigenti nella loro "integrale formulazione letteraria" e
dunque che esse continuano a prevedere la possibilità di
liquidazione del danno patrimoniale, in cui è da comprendere il
danno biologico, solo se la somma da liquidare sia superiore alla
misura della rendita INAIL capitalizzata e solo per la parte
eccedente tale misura, con conseguente illogica disparità di
trattamento tra situazioni soggettive del tutto omogenee degli
assicurati, discriminate esclusivamente in ragione della concreta ed
eventuale differenza tra il quantum della liquidazione del danno
patrimoniale, comprendente il danno biologico, e l'entità della
capitalizzazione della rendita INAIL;
che - sempre a giudizio del rimettente - l'irrazionalità del
sistema e, conseguentemente, la violazione del secondo comma
dell'art. 38 della Costituzione sarebbero rese ancor più evidenti
dal fatto che comunque non sussisterebbe pericolo di duplicazione di
risarcimento del danno biologico, giacché le somme che l'INAIL versa
all'interessato "non possono sotto nessun profilo ritenersi destinate
a creare la provvista economica necessaria per il (tentativo di)
recupero della perdita dell'integrità della persona, bensì solo a
ripristinare il reddito", ossia a risarcire una voce di danno
ontologicamente diversa dal danno biologico;
che, infine, alla stregua delle medesime considerazioni e stante
l'ininfluenza della sentenza n. 37 del 1994, con cui la Corte ha
dichiarato non fondata analoga questione, le disposizioni censurate
sarebbero lesive degli evocati parametri costituzionali altresì
nella parte in cui non consentono la liquidazione del danno morale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità della questione, ovvero per la sua infondatezza,
in quanto riguardante norme già dichiarate incostituzionali.
Considerato che la norma di cui all'art. 10, sesto e settimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 viene
censurata sotto il duplice profilo dell'omessa previsione di un
integrale ristoro dei danni, rispettivamente, biologico e morale;
che questa Corte, con sentenza n. 485 del 1991, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma de qua, "nella
parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi
causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente
responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al
risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o
riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella
misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato,
superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'INAIL";
che, pertanto, le censure in proposito formulate nell'ordinanza
di rimessione, pur formalmente rivolte contro le denunciate norme,
mirano nella sostanza a sindacare le statuizioni contenute in detta
sentenza, donde la manifesta inammissibilità della relativa
questione (v. ordinanze n. 7 del 1991 e nn. 203, 93 e 27 del 1990);
che, con riguardo poi al danno non patrimoniale, gli asseriti
vizi sono prospettati esclusivamente attraverso un richiamo per
relationem agli argomenti svolti in tema di danno biologico
(ontologicamente diverso dal danno morale) e miranti solo a
contestare, in materia, la portata del citato art. 32 della
Costituzione nell'interpretazione datane da questa Corte;
che, comunque, questa Corte ha già affermato un criterio di
risarcibilità anche di codesto danno (v. sentenza n. 37 del 1994),
in ragione di una lettura della norma de qua adeguata al precetto di
cui all'art. 32 della Costituzione;
che, alla stregua di tale interpretazione (costituente ormai un
dato acquisito nella giurisprudenza ordinaria), non sono più
prospettabili censure legate al presupposto della mancanza di tutela
risarcitoria;
che, del resto, lo stesso giudice a quo, col ritenere che il
danno morale risulta "del tutto avulso dal sistema di tutela del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965",
necessariamente viene ad escludere che il risarcimento di codesto
danno subisca il condizionamento previsto dalla denunciata normativa,
operando questo soltanto all'interno e nell'ambito dell'oggetto
dell'assicurazione sociale (v. sentenza n. 356 del 1991); e ciò non
può non comportare, de jure, che il danno morale possa esser
richiesto autonomamente al pari del danno biologico, come appunto
ritiene ormai la concorde giurisprudenza di legittimità, di cui la
sentenza n. 37 del 1994 non ha fatto che prendere atto;
che ogni altra considerazione, volta a contestare l'efficacia
delle sentenze della Corte, anche riguardo alla interpretazione
adeguatrice con esse offerta, si palesa non pertinente;
che, pertanto, con riguardo alla risarcibilità del danno non
patrimoniale, la questione appare manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), sollevata dal pretore di Brescia,
relativamente alla risarcibilità del danno biologico, in riferimento
agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza
in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 10, sesto e settimo comma, come
sopra sollevata relativamente alla risarcibilità del danno non
patrimoniale
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte