Ordinanza n. 32/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1972 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 506,
507, 509 e 510 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanze emesse l'11 dicembre 1969 dal pretore di Roma in tre
procedimenti penali a carico di Pasquarelli Sergio, iscritte ai nn.
88,89 e 90 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970;
2) ordinanza emessa il 9 febbraio 1970 dal pretore di Conegliano
nei procedimenti penali riuniti a carico di Piovesana Pietro, iscritta
al n. 167 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970;
3) ordinanza emessa il 22 aprile 1970 dal pretore di Nocera
Inferiore nel procedimento penale a carico di De Pascale Giovanni,
iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970;
4) ordinanza emessa il 16 dicembre 1969 dal pretore di Cagliari nel
procedimento penale a carico di Locci Ugo, iscritta al n. 41 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata
sollevata la questione di legittimità costituzionale degli articoli
506, 507, 509, 510 del codice di procedura penale in riferimento agli
artt. 3, 24, 25, 27 e 111 della Costituzione;
che i giudizi possono essere riuniti.
Considerato che in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della
Costituzione, la questione è stata dichiarata non fondata con le
sentenze di questa Corte n. 46 del 1957, nn. 46 e 136 del 1967 e
dall'ordinanza n. 136 del 1970, per quanto attiene alla facoltà di
scelta del rito (giudizio ordinario o per decreto) affidata al pretore,
alla asserita violazione del principio di presunzione di non
colpevolezza e alle conseguenze della mancata presentazione al
dibattimento dell'opponente al decreto penale;
che in quanto all'inapplicabilità dell'istituto dell'assenza, di
cui all'ordinanza del pretore di Conegliano, va osservato che, qualora
l'opponente adduca un legittimo impedimento per giustificare la mancata
comparizione al dibattimento, il pretore non può ordinare l'esecuzione
del decreto penale e che una eventuale, eccezionale e successiva
difficoltà di procedere nel dibattimento stesso, va superata,
praticamente, con i mezzi che la legge offre, ma non può essere
addotta come motivo di differenziato trattamento e quindi di
illegittimità costituzionale;
che non sussiste alcuna violazione dell'art. 25 della Costituzione,
come invece ritiene l'ordinanza del pretore di Roma, perché, anche nel
caso di mancata comparizione dell'opponente al dibattimento, vi è un
giudice, sempre precostituito per legge, anche se i suoi poteri sono
limitati in dipendenza dell'inerzia dell'opponente stesso;
che neppure l'art. 111 della Costituzione risulta violato,
contrariamente a quanto si assume nella citata ultima ordinanza,
perché la motivazione della sussistenza degli elementi che
giustificano la scelta del rito, è implicita nella emissione del
decreto, che non è rimessa ad un indiscriminato apprezzamento, ma è
condizionata dalla necessità di compiere o meno determinati atti e di
esperire determinate indagini;
che, pertanto, le ordinanze surrichiamate non adducono argomenti,
né prospettano nuovi profili che possano indurre la Corte a modificare
le suddette decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 506, 507, 509 e 510 del codice di procedura
penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 111 della
Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe, e già dichiarata
non fondata con le sentenze n. 46 del 1957, nn. 46 e 136 del 1967 e con
l'ordinanza n. 136 del 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 10 febbraio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte