Art. 509 c.p.p. — Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie
Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva