Ordinanza n. 32/1983
Altra decisione · depositata il 22/02/1983 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 9legge 882/1980
- art. 23d.l. 429/1982
- art. 92legge 516/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 7,
8, 92 e 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito) e dell'art. 10, n. 11, della
legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, promossi con le ordinanze emesse
il 20 settembre 1979 dalla Commissione tributaria di 2 grado di
Cagliari, il 21 maggio e il 12 marzo 1979 dalla Commissione tributaria
di 1 grado di Busto Arsizio, il 5 novembre 1979 dalla Commissione
tributaria di 2 grado di Alessandria, il 16 febbraio 1979 dalla
Commissione tributaria di 2 grado di Gorizia (quattro ordinanze), il 5
marzo 1980 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Milano, il 26
maggio 1980 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Torino, il 12
gennaio 1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Grosseto e l'8
aprile 1981 ed il 14 maggio 1980 dalla Commissione tributaria di 2
grado di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 98, 108, 109, 119,
136, 137, 138, 147 e 766 del registro ordinanze 1980, ai nn. 248,289 e
545 del registro ordinanze 1981 ed al n. 141 del registro ordinanze
1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 105,
118, 124,131 e 357 del 1980, nn. 255,262 e 318 del 1981 e n. 220 del
1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'1 dicembre 1982 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
ritenuto che, con l'ordinanza del 20 settembre 1979 della
Commissione tributaria di secondo grado di Cagliari, è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e
76 Cost., dell'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, secondo cui è
posta, a carico di chi non esegua entro le prescritte scadenze il
versamento dei tributi dovuti, una sopratassa proporzionale ai tributi
stessi;
che con le ordinanze del 12 marzo e 21 maggio 1979 della
Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio, del 16 febbraio
1979 della Commissione tributaria di secondo grado di Gorizia, del 5
marzo 1980 e dell'8 aprile 1981 della Commissione tributaria di secondo
grado di Milano, del 26 maggio 1980 della Commissione tributaria di
primo grado di Torino, sono state sollevate analoghe questioni,
estendendo le impugnazioni anche in riferimento all'art. 77 Cost. per
quanto riguarda le Commissioni di Milano e Torino e limitando invece il
riferimento al solo art. 76 Cost. per quanto riguarda la Commissione di
Gorizia ed al solo art. 3 Cost. per quanto riguarda la Commissione di
Busto Arsizio;
che, con le ordinanze del 5 novembre 1979 della Commissione
tributaria di secondo grado di Alessandria e del 14 maggio 1980 della
Commissione tributaria di secondo grado di Milano le censure, formulate
sempre in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., ed in funzione
dell'applicazione della sopratassa prevista dall'art. 92, sono state
estese anche all'art. 7 d.P.R. n. 602 del 1973 che stabilisce i termini
per i versamenti dei tributi in conto corrente postale, all'art. 8
successivo, che stabilisce i termini per i versamenti diretti
all'Erario ed all'art. 98 che stabilisce le modalità di applicazione
della sopratassa;
che, con l'ordinanza del 12 gennaio 1979 della Commissione
tributaria di primo grado di Grosseto, sempre in un procedimento
concernente l'applicazione della menzionata sopratassa, è stata
sollevata con riferimento agli artt. 76 e 23 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 11 della legge di delega 9
ottobre 1971 n. 825, in base alla quale fu emanato il ripetuto d.P.R.
n. 602 del 1973;
considerato che i giudizi vengono riuniti stante la identità o la
stretta connessione delle sollevate questioni;
che, in virtù dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980 n. 882, le
sanzioni amministrative previste dall'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973
n. 602 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che
hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o
ritenute dovute;
che tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre
1982 con l'art. 23 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella l.
7 agosto 1982 n. 516;
che i giudizi a quibus vertono tutti su sanzioni applicate ai sensi
dell'art. 92 del cit. d.P.R. n. 602 del 1973 per la violazione dei
termini di pagamento dei tributi dovuti;
che, di conseguenza, si rende necessario, come richiesto anche
dall'Avvocatura Generale dello stato, restituire gli atti alle
Commissioni tributarie sopra indicate perché accertino, alla stregua
della sopravvenuta normativa, se le questioni sollevate siano tuttora
rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte