Art. 10
Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)''concessionario'': il soggetto cui e' affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;
- b)''ruolo'': l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 1 gennaio 2027 · versione 62 su Normattiva