Ordinanza n. 320/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 50/1991
- art. 3legge 50/1991
usata come parametro
citata
- art. 97Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della
legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo
del personale medico dipendente), promosso con ordinanza emessa il 5
settembre 1991 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,
sul ricorso proposto da Lo Passo Oscar contro il CO.RE.CO. delle
UU.SS.LL. di Catanzaro, ed altra, iscritta al n. 96 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
- Catanzaro - nel procedimento tra Lo Passo Oscar contro CO.RE.CO.
delle UU.SS.LL. di Catanzaro, con ordinanza del 15 settembre 1991
(R.O. n. 96 del 1992), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50,
nella parte in cui non prevedono anche per gli altri dirigenti della
sanità (tra cui i dirigenti veterinari) la facoltà, riconosciuta ai
primari ospedalieri, di protrarre il rapporto di impiego fino al 70°
anno di età al fine di raggiungere il massimo pensionabile;
che, a parere del remittente, sarebbero violati: a) l'art. 3
della Costituzione, per la discriminazione che si produrrebbe tra
soggetti di categoria analoga; b) dell'art. 38 della Costituzione,
per la diminuzione ingiustificata del trattamento pensionistico; c)
l'art. 97 della Costituzione, per il danno prodotto al buon andamento
della amministrazione, siccome privata di energie lavorative ancora
utili e produttive;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la infondatezza della questione, siccome già
decisa da questa Corte (sent. n. 440 del 1991);
Considerato che la questione, ora di nuovo sottoposta all'esame
della Corte, è stata già dichiarata infondata (sent. n. 440 del
1991) e manifestamente infondata (ord. n. 193 del 1992);
che non sono prospettati motivi nuovi e diversi che possono
condurre a una modificazione della decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50
(Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico
dipendente), in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, della
Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la
Calabria - Catanzaro - con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte