Ordinanza n. 320/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/07/1993 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27, che modifica l'art.
16, terzo comma, ultima parte, della legge regionale della Lombardia
15 gennaio 1975, n. 5 ("Disciplina dell'assistenza ospedaliera"),
promosso con l'ordinanza emessa il 5 gennaio 1993 dal Pretore di
Monza nel procedimento civile vertente tra Talon Marcello e
l'Ospedale S. Gerardo di Monza - Presidio multizonale della U.S.L. n.
64, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione promosso da
Marcello Talon, ai sensi dell'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639
(Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), avverso una
ingiunzione di pagamento per il recupero di spese di spedalità,
emessa dal responsabile del presidio multizonale "Ospedale San
Gerardo dei Tintori" nei confronti del medesimo opponente, in quanto
ritenuto civilmente responsabile delle lesioni a causa delle quali
Severino Talon aveva usufruito di ricovero ospedaliero nel suddetto
presidio sanitario, il Pretore di Monza ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della
Lombardia 8 luglio 1989, n. 27 (Modifiche ed integrazioni agli artt.
16 e 25 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 "Disciplina
dell'assistenza ospedaliera"), nella parte in cui sostituisce l'art.
16, terzo comma, ultima parte, della legge regionale 15 gennaio 1975,
n. 5;
che, ad avviso del pretore rimettente, la norma regionale
impugnata, nella parte in cui consente di "darsi corso alle procedure
previste dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni"
per il recupero delle spese di ricovero nei confronti di terzi
civilmente responsabili, sarebbe lesiva dei principi costituzionali
espressi dall'art. 3 (disparità di trattamento nei confronti dei
terzi soggetti all'ingiunzione, rispetto ai quali verrebbero sospese
le ordinarie garanzie processuali), dall'art. 24 (lesione del diritto
di difesa, in quanto l'ingiunzione è emessa, in violazione del
principio del contraddittorio, senza che il terzo ritenuto
responsabile possa far valere le ragioni che escludono la sua
responsabilità civile); dall'art. 108 (violazione della riserva di
legge statale in ordine alla disciplina dei rimedi giurisdizionali);
dall'art. 117 (violazione del limite delle materie attribuite alla
competenza legislativa regionale, dalle quali esula la disciplina
della funzione giurisdizionale);
che nessuna parte si è costituita nel presente giudizio di
costituzionalità;
Considerato che identica questione, sollevata peraltro in
riferimento a disposizioni regionali formalmente differenti, è stata
dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 304 del
1986, sul presupposto che la "formulazione che richiama
l'applicabilità alle regioni, ai fini del recupero di crediti sorti
a seguito della prestazione di servizi ospedalieri, della procedura
coattiva prevista dal R.D. n. 639 del 1910 ( ..), formulazione
attualmente presente in centinaia di leggi regionali vigenti in
diversi campi ( ..), non esprime la norma da applicare al caso di
specie, ma contiene piuttosto un richiamo ad abundantiam alle
disposizioni statali costituenti l'unica e vera fonte normativa del
rapporto dedotto nei giudizi a quibus vale a dire il R.D. n. 639 del
1910 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato)";
che con la presente ordinanza di rimessione non vengono offerti
al giudizio di questa Corte profili nuovi ed ulteriori sulla base dei
quali possa essere condivisa l'opinione del giudice a quo, circa la
pretesa innovatività della norma regionale impugnata, in quanto
l'utilizzazione della procedura di riscossione coattiva prevista dal
R.D. n. 639 del 1910 nei confronti del terzo ritenuto civilmente
responsabile delle lesioni che hanno dato luogo alle spese di
ricovero ospedaliero - fattispecie concreta perfettamente
corrispondente, peraltro, a quella da cui ha avuto origine la
questione di legittimità costituzionale decisa con la citata
sentenza n. 304 del 1986 - lungi dal costituire la prova
dell'estensione, ad opera dell'art. 1 della legge regionale della
Lombardia n. 27 del 1989, della procedura di riscossione coattiva
prevista dal R.D. n. 639 del 1910, anche ai crediti sprovvisti dei
requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, rappresenta il
frutto di un'interpretazione della norma regionale impugnata che,
benché riferita dal pretore rimettente come prevalente nella prassi
delle amministrazioni sanitarie competenti, tuttavia, oltre ad essere
smentita da una giurisprudenza costante del giudice ordinario e da
una dottrina pressoché unanime, è esclusa da questa stessa Corte
nella più volte citata pronuncia n. 304 del 1986, dove espressamente
si afferma che le disposizioni statali del R.D. n. 639 del 1910,
riferibili anche alle regioni indipendentemente dal richiamo
contenuto nelle diverse disposizioni di legge regionali (trattandosi,
tecnicamente, di un "rinvio improprio"), sono applicabili "soltanto
ove ne ricorrano i presupposti di diritto e di fatto e, in
particolare, quando il credito sia certo, liquido ed esigibile";
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Pretore di Monza è manifestamente inammissibile, dal
momento che la norma di legge regionale impugnata, per le medesime
ragioni esposte nella sent. n. 304 del 1986 e ricordate nella
presente ordinanza, non trova applicazione nel giudizio a quo, per
essere direttamente applicabili le richiamate norme statali del R.D.
n. 639 del 1910;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della
Lombardia 8 luglio 1989, n. 27 (Modifiche ed integrazioni agli artt.
16 e 25 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 "Disciplina
dell'assistenza ospedaliera"), nella parte in cui modifica l'art. 16,
terzo comma, ultima parte, della legge regionale 15 gennaio 1975, n.
5, sollevata dal Pretore di Monza, con l'ordinanza riportata in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 108 e 117 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte