Ordinanza n. 320/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1994 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 20legge 47/1985
- art. 78legge cost. 1/1963
- art. 68Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo
comma, e 68, terzo comma, lett. f), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di
pianificazione territoriale ed urbanistica), promosso con ordinanza
emessa il 29 giugno 1993 dal Pretore di Trieste nel procedimento
penale a carico di Padovan Luciano, iscritta al n. 712 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Pretore di Trieste, nel corso di un procedimento
penale a carico di Padovan Luciano, imputato, tra l'altro, del reato
di cui all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
per aver fatto installare, in qualità di proprietario - committente,
in assenza di concessione edilizia, un serbatoio per gas di petrolio
liquefatto su piattaforma in cemento, e relativa recinzione in rete
metallica, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, con ordinanza emessa il 29 giugno 1993
(R.O. n. 712 del 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
25, secondo comma e 116 della Costituzione, e all'art. 4 dello
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), questione di legittimità
costituzionale degli artt. 78, primo comma e 68, terzo comma, lett.
f), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991,
n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica);
Considerato che il giudice a quo fonda le proprie censure
sull'asserito contrasto tra la normativa regionale, la quale prevede
che la realizzazione di nuovi impianti tecnologici sul patrimonio
edilizio già esistente, anche in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico o di interesse storico ai sensi delle leggi n. 1089 e
n. 1497 del 1939, sia sottoposta ad autorizzazione, e la normativa
statale, che contemplerebbe, invece, la concessione;
che identica questione è stata dichiarata non fondata con
sentenza n. 178 del 1994, e, quindi, manifestamente infondata con
ordinanze nn. 200 e 216 del 1994;
che l'ordinanza di rimessione non prospetta motivi nuovi o
diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
che, di conseguenza la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett.
f), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991,
n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo
comma e 116 della Costituzione, ed all'art. 4 dello Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1), dal Pretore di Trieste con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente e redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte