Ordinanza n. 320/1999
Altra decisione · depositata il 16/07/1999 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 409Codice di procedura penale
- art. 1Costituzione
- art. 5Costituzione
- art. 52Costituzione
- art. 87Costituzione
- art. 94Costituzione
- art. 95Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 126Costituzione
- art. 202Codice di procedura penale
- art. 256Codice di procedura penale
- art. 362Codice di procedura penale
- art. 12legge 801/1977
- art. 16legge 801/1977
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri nei confronti del giudice per le indagini preliminari presso
il tribunale di Bologna - in relazione al decreto di fissazione
dell'udienza in camera di consiglio emesso il 31 maggio 1999 in
seguito alla richiesta della Procura della Repubblica di Bologna di
non doversi procedere nei confronti di funzionari del SISDE e di
funzionari di polizia per essere le fonti di prova incise dal segreto
di Stato - con ricorso depositato il 6 luglio 1999 ed iscritto al n.
123 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 14 luglio 1999 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che con ricorso del 5 luglio 1999, depositato il 6 luglio
1999, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato - previa
la necessaria deliberazione del Consiglio dei ministri, assunta in
data 30 giugno 1999 - conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato nei confronti del giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Bologna in relazione al decreto, emesso ai sensi
dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. in data 31 maggio 1999, con
il quale è stata fissata al 14 luglio 1999 l'udienza in camera di
consiglio, a seguito della richiesta del Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Bologna di non doversi procedere nei confronti
di funzionari del SISDE e di polizia, per essere le fonti di prova
incise da segreto di Stato ritualmente opposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre
1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le
informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), in
quanto il provvedimento è stato adottato sulla base di tutta la
documentazione, compresa quella segretata, che accompagnava le
precedenti richieste di rinvio a giudizio proposte dal pubblico
ministero riguardo ai medesimi fatti, e costituisce quindi esercizio
di attività giurisdizionale in materie sottratte alla competenza
dell'autorità giudiziaria;
che riguardo all'ammissibilità del ricorso il Presidente del
Consiglio dei Ministri richiama le decisioni assunte con le sentenze
nn. 110 e 410 del 1998 e le ordinanze nn. 426 del 1997 e 266 del 1998
di questa Corte, ritenendo che a nulla rilevi, dal punto di vista
oggettivo, che tali decisioni riguardassero la funzione
giurisdizionale nel suo aspetto di esercizio dell'azione penale,
"mentre si tratta oggi della manifestazione tipica di detta
funzione", e, sotto il profilo soggettivo, che si trattasse allora
del Procuratore della Repubblica ed oggi del giudice per le indagini
preliminari, attesa la natura "diffusa" del potere giudiziario;
che anche riguardo al merito il ricorrente si riporta a quanto
affermato da questa Corte nelle decisioni citate, ed in particolare
ai principi secondo i quali i rapporti tra Governo ed autorità
giudiziaria debbono essere ispirati a correttezza e lealtà, e
l'opposizione del segreto di Stato non comporta alcuna ipotesi di
immunità sostanziale e non impedisce l'esercizio dell'azione penale,
ma ha l'effetto di inibire all'autorità giudiziaria l'acquisizione,
in via diretta o indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova
coperti dal segreto al fine di fondare su di essi l'esercizio
dell'azione penale, che può essere esercitata solo qualora vi siano
elementi indizianti del tutto autonomi ed indipendenti;
che secondo il ricorrente l'iniziativa del Procuratore della
Repubblica di porre nella disponibilità del giudice per le indagini
preliminari, con la richiesta di archiviazione, gli atti segretati,
da un lato, si è posta in contrasto con quanto statuito da questa
Corte con le sentenze nn. 110 e 410 del 1998, dall'altro, ha posto il
giudice nella posizione di delibare detta richiesta sulla base di
emergenze documentali di cui non avrebbe dovuto prendere cognizione;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene quindi che
il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di
fissazione dell'udienza in camera di consiglio, pronunciato ai sensi
dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., abbia violato le
prerogative del Governo nella materia del segreto di Stato, dal
momento che è stato adottato sulla base di documenti coperti dal
segreto di Stato e quindi non conoscibili dal giudice; che esso è
idoneo ad offrire la documentazione segreta alla pubblicità
dell'udienza; e ancora che esso è prodromico ad ulteriori attività
giurisdizionali o l'ordinanza con la quale si indica la necessità di
ulteriori indagini - o l'ordinanza con la quale si dispone che il
pubblico ministero formuli l'imputazione - che restano precluse dal
segreto di Stato opposto;
che pertanto il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto
conflitto - deducendo la violazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95,
102 e 126 della Costituzione, in relazione agli artt. 12 e 16 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, agli artt. 202, 256 e 362 cod. proc.
pen. e con riferimento alle sentenze nn. 110 e 410 del 1998 della
Corte costituzionale - per sentir dichiarare che non spetta al
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna,
né acquisire, né utilizzare sotto alcun profilo, direttamente o
indirettamente, atti o documenti sui quali è stato legalmente
opposto e confermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il
segreto di Stato; che non spetta allo stesso giudice, a fronte di una
richiesta del pubblico ministero di non doversi procedere per
l'esistenza di un segreto di Stato, corredata dei documenti che da
quel segreto di Stato sono coperti, prendere cognizione degli stessi
e, su tale base, fissare l'udienza in camera di consiglio prevista
dall'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., così offrendo tali
documenti alla pubblicità ed in particolare alla conoscenza della
parte offesa; con il conseguente annullamento del decreto di
fissazione dell'udienza in camera di consiglio del 31 maggio 1999,
ordinando la restituzione dei documenti coperti dal segreto di Stato
ai legittimi detentori.
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte
costituzionale è chiamata a delibare senza contraddittorio in ordine
all'ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il profilo
della sussistenza della "materia di un conflitto la cui risoluzione
spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore
decisione, anche in punto di ammissibilità;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri è legittimato a
sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla
tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non
solo in base alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ma anche alla
stregua delle norme costituzionali che ne definiscono le attribuzioni
(sentenze nn. 410 e 110 del 1998; 86 del 1977; ordinanze nn. 266 del
1998 e 426 del 1997);
che anche la legittimazione del giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Bologna a resistere nel conflitto
deve essere affermata, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte che riconosce ai singoli organi giurisdizionali la
legittimazione ad essere parti di conflitti di attribuzione tra
poteri dello Stato, in quanto, in posizione di piena indipendenza
garantita dalla Costituzione, competenti a dichiarare
definitivamente, nell'esercizio delle relative funzioni, la volontà
del potere cui appartengono (ex plurimis sentenze nn. 50 e 35 del
1999; 375 del 1997; ordinanze nn. 471, 261 e 250 del 1998; 269 del
1996);
che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, è lamentata dal
ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite
(v. sentenze nn. 410 e 110 del 1998; 86 del 1977; ordinanze nn. 266
del 1998 e 426 del 1997);
che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e
"le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati al giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Bologna, entro il termine di venti giorni dalla
comunicazione, per essere successivamente depositati presso la
cancelleria di questa Corte entro venti giorni dalla notificazione, a
norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, termine che il quarto
comma del citato art. 26 assegna alle parti per la costituzione in
giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte