Ordinanza n. 321/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 393/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto
legge 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di
immobili ad uso abitativo, nonché di cessazione e di assegnazione di
alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), convertito nella legge
25 novembre 1987, n. 478, in relazione all'art. 1591 del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1989 dal
Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Batelli Fara
e De Luce Raffaele, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima
serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei
danni per il mancato rilascio, alla scadenza del contratto di
locazione, di un immobile destinato ad uso abitativo, il Tribunale di
Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987 n. 393, convertito
nella legge 25 novembre 1987 n. 478, deducendo che detta norma, nella
parte in cui non esclude il risarcimento del danno, ai sensi
dell'articolo 1591 del codice civile, nelle locazioni di natura
abitativa, integri una disparità di trattamento illegittima in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che il giudice a quo, traendo spunto dalla sentenza n. 22 del
1989 di questa Corte, ha osservato che, se l'esclusione
dell'applicabilità dell'art. 1591 del codice civile alle locazioni
non abitative appare giustificata dalla grave difficoltà per il
conduttore, dipendente da circostanze estranee alla sua volontà, di
trovare un altro immobile adatto alle sue necessità di lavoro, detto
principio può essere esteso anche alle locazioni abitative, per le
quali la situazione di mercato appare identica, se non peggiore;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della
sollevata questione;
Considerato che con la sentenza n. 22 del 1989 questa Corte ha
già avuto occasione di chiarire che l'art. 2 del decreto legge n.
393 del 1987 costituisce un intervento eccezionale del legislatore,
volto a disciplinare situazioni di assoluta singolarità, e che
quindi la deroga all'art. 1591 del codice civile poteva giustificarsi
in relazione alla limitatezza del periodo per il quale era
circoscritta, tenuto conto, da un lato, di una situazione di mercato
degli immobili ad uso non abitativo condizionata da un lungo regime
transitorio e, dall'altro, dei peculiari meccanismi previsti
dall'art. 69 della legge n. 392 del 1978 (per le sole locazioni non
abitative) per facilitare la stipulazione di nuovi contratti;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, (v. ad
es. sent n. 49 del 1989 e ord. n. 229 del 1990), una norma siffatta
non può essere assunta come tertium comparationis in quanto esprime
una regola di carattere eccezionale e derogatorio, non utilmente
comparabile ai fini del giudizio sulla violazione del principio di
eguaglianza;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n.
393 (Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo,
nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia
agevolata-convenzionata), convertito nella legge 25 novembre 1987, n.
478, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte