Art. 1591 c.c.
Danni per ritardata restituzione
Il conduttore in mora a restituire la cosa e' tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva