Ordinanza n. 321/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 476482r.d. 1398/1930
- art. 33Codice penale
- art. 167Codice penale
- art. 26legge 599/1954
- art. 6legge 599/1954
- art. 8legge 19/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 del codice
penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 17 giugno
1992 e 7 luglio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia - Sezione di Lecce sul ricorso proposto da Ripa Francesco
contro il Ministero della Difesa ed altro, iscritta al n. 110 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che in un giudizio instaurato su ricorso di un maresciallo
dell'Aeronautica militare, per l'annullamento dei provvedimenti di
perdita del grado e di cessazione dal servizio permanente adottati
dall'amministrazione militare - in base agli artt. 26, lett. g), 60,
n. 7 lett. a) e 61 della legge 31 luglio 1954, n. 599 - in
conseguenza di condanna definitiva a sei mesi di reclusione, con il
beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena,
inflitta al predetto militare per reato non militare (artt. 476-482
cod. pen.), il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia -
Sezione di Lecce ha sollevato, con ordinanza del 17 giugno 1992-7
luglio 1993 (pervenuta alla Corte il 25 febbraio 1994), questione di
legittimità costituzionale dell'art. 69 del codice penale militare
di pace, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione;
che nel sollevare la questione il giudice a quo muove, in
sintesi, da una ricostruzione della normativa sopra richiamata per
cui essa configura la perdita del grado - cui ulteriormente consegue
la cessazione dal servizio permanente - quale misura sanzionatoria
non autonoma bensì semplicemente riproduttiva della pena accessoria
della rimozione, derivante, nel caso specifico, dalla condanna penale
a norma dell'art. 33 del codice penale militare di pace;
che, sulla premessa di detta configurazione, il tribunale
amministrativo rimettente ritiene di censurare la previsione
dell'art. 69 del codice penale militare di pace, norma che - prima
della sua abrogazione, avvenuta con l'art. 8 della legge 7 febbraio
1990, n. 19 - stabiliva l'inapplicabilità della sospensione
condizionale della pena alle pene accessorie militari (salvo che per
la sospensione dall'impiego e la sospensione dal grado), in quanto
essa si porrebbe in contrasto con l'esigenza di finalizzazione
rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, della Costituzione) e
con il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione),
apparendo eccessiva e controproducente l'esecuzione della pena
accessoria che, in concreto, assume portata ed effetti più incisivi
e duraturi di quelli della pena principale (sospesa);
che, infine, il giudice rimettente ritiene ininfluente
l'avvenuta abrogazione della norma denunciata, rilevando, a questo
riguardo, che l'atto amministrativo impugnato nel giudizio a quo è
stato adottato prima della entrata in vigore della norma abrogatrice,
e che la legittimità dell'atto medesimo deve essere valutata in base
al quadro normativo esistente al momento della sua adozione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, rilevando: a) che la norma impugnata è stata abrogata
dall'art. 8 della legge n. 19 del 1990, mentre l'art. 10 di detta
legge ha disposto che alla data della sua entrata in vigore dovesse
cessare l'esecuzione di ogni pena accessoria correlata a condanna a
pena condizionalmente sospesa, e che inoltre per i pubblici
dipendenti in precedenza destituiti a seguito di condanna penale
fosse possibile la riammissione in servizio a domanda, previo
procedimento disciplinare; b) che, come indicato nella stessa
ordinanza di rinvio, al ricorrente nel giudizio a quo risulta essere
stata accordata la tutela cautelare, e pertanto i provvedimenti
amministrativi impugnati non sono stati eseguiti;
che, ad avviso dell'Avvocatura generale, in questa situazione,
alla stregua del ricordato mutamento normativo, l'amministrazione non
potrà in alcun caso porre in esecuzione i provvedimenti di perdita
del grado e di cessazione dal servizio, per cui, risultando la
questione irrilevante, così per il periodo anteriore come per quello
successivo alla vigenza della legge n. 19 del 1990, l'interveniente
conclude per una declaratoria di inammissibilità - o,
subordinatamente, di non fondatezza - della questione medesima.
Considerato che, anche indipendentemente dal dato dell'avvenuta
abrogazione della norma denunciata e della cessazione dei relativi
effetti - un aspetto, questo, sul quale il giudice a quo conclude nel
senso della sua ininfluenza ai fini del rapporto controverso, senza
però affrontare, nell'esame della rilevanza, quei profili di cui
avrebbe dovuto farsi carico, essendo insiti nella controversia da
decidere e sui quali invece si sofferma, nel modo anzidetto,
l'Avvocatura generale dello Stato per concludere in senso opposto -
la norma medesima non rileva, in via esclusiva, con riferimento alla
situazione dedotta nel giudizio principale: essa, infatti, riguarda
l'ambito proprio della pena criminale, laddove oggetto del giudizio a
quo sono provvedimenti amministrativi, di carattere lato sensu
destitutorio, adottati sulla base di altre norme (sia pure sul
presupposto della condanna penale);
che, pertanto, attesa l'autonomia tra i due ordini, quello
sanzionatorio penale e quello amministrativo-disciplinare (v. sent.
n. 197 del 1993; ordd. nn. 137 e 201 del 1994), la denuncia dell'art.
69 c.p.m.p., contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, non
può da sola assumere rilevanza rispetto all'oggetto del giudizio
principale;
che, d'altra parte, lo stesso tribunale amministrativo mostra di
aver presenti le norme, diverse da quella denunciata, sulla cui base
il provvedimento di perdita del grado e quello conseguente di
cessazione dal servizio permanente sono stati adottati, per cui è
dell'applicazione e della portata di queste ultime norme che si può
controvertere, non senza sottolineare l'influenza, su questo piano,
sia del principio di eliminazione di automatismi destitutori in ogni
settore del pubblico impiego ex art. 9, comma 1, della richiamata
legge n. 19 del 1990 (cfr. ordd. nn. 403 e 134 del 1992; 113 del
1991; 130 del 1990), sia dell'incidenza delle cause estintive del
reato rispetto alla possibilità di adottare provvedimenti quali
quelli impugnati nel giudizio principale, essendo nella specie
decorso il periodo di sospensione della pena ex art. 167 del codice
penale;
che, per quanto detto, la questione non risulta proposta nei
confronti delle norme in base alle quali sono stati adottati gli atti
amministrativi oggetto del giudizio a quo, e quindi risolutive di
questo; essa va perciò dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 69 del codice penale militare
di pace, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia - Sezione di Lecce, con ordinanza del
17 giugno 1992 - 7 luglio 1993, in riferimento agli artt. 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte