Ordinanza n. 321/1999
Altra decisione · depositata il 16/07/1999 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 409Codice di procedura penale
- art. 112Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Bologna - sorto a seguito della sua richiesta del 3
maggio 1999 di non doversi procedere nei confronti di funzionari del
SISDE e di funzionari di polizia - con ricorso depositato il 6 luglio
1999 ed iscritto al n. 124 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 14 luglio 1999 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che con ricorso del 5 luglio 1999, depositato il 6 luglio
1999, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, previa
la necessaria deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta in
data 30 giugno 1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Bologna, in relazione alla
richiesta, dal medesimo presentata in data 3 maggio 1999 al giudice
per le indagini preliminari presso lo stesso tribunale, di non
doversi procedere nei confronti di funzionari del SISDE e di
funzionari di polizia che con essi avevano collaborato, per la
esistenza di un segreto di Stato ritualmente opposto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri ex art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n.
801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la
sicurezza e disciplina del segreto di Stato) e "confermato dalla
Corte costituzionale con le sentenze nn. 110 e 410 del 1998";
che il ricorrente, in relazione a tale attività del pubblico
ministero, consistente nella richiesta di archiviazione al giudice
per le indagini preliminari per l'esistenza di un segreto di Stato,
solleva l'odierno conflitto, ritenendo la motivazione della richiesta
del pubblico ministero contraddittoria e atta a provocare, da parte
del giudice, il provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di
consiglio, ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen;
che il ricorrente lamenta altresì che la detta richiesta è
stata corredata di tutta la documentazione, anche segretata, la quale
accompagnava le precedenti richieste di rinvio a giudizio e che il
Procuratore della Repubblica invece di restituire i documenti
segretati ai legittimi detentori e di avanzare richiesta di non
doversi procedere, ha in realtà nuovamente violato il segreto,
attentando alle prerogative del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
che, in particolare, secondo il Presidente del Consiglio dei
Ministri, l'iniziativa della Procura di porre nella disponibilità
del giudicante gli atti segretati non solo contrasta con le
statuizioni contenute nelle citate sentenze della Corte nn. 110 e 410
del 1998, ma determina anche gli ulteriori effetti di rendere
conoscibili dal giudice per le indagini preliminari, in sede di
delibazione della menzionata richiesta di archiviazione, emergenze
documentali di cui il medesimo giudice non dovrebbe prendere
cognizione e di offrire la documentazione segreta alla pubblicità
dell'udienza;
che, pertanto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
proposto nuovo conflitto, deducendo la violazione degli artt. 1, 5,
52, 87, 94, 95, 102 e 126 della Costituzione, in relazione agli artt.
12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, agli artt. 202, 256 e
362 del codice di procedura penale, e con riferimento alle sentenze
nn. 110 e 410 del 1998 della Corte costituzionale, per sentir
dichiarare che non spetta al pubblico ministero corredare una
richiesta di non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di
Stato dei documenti che da quel segreto di Stato sono coperti e che
non spetta al pubblico ministero motivare tale richiesta in modo
contraddittorio ed atto, comunque, a provocare da parte del giudice
per le indagini preliminari una richiesta di ulteriori indagini o una
imputazione coatta, con il conseguente annullamento della richiesta
di non doversi procedere del 3 maggio 1999 e con l'ordine di
restituzione dei documenti coperti da segreto di Stato ai loro
legittimi detentori.
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte
costituzionale è chiamata a delibare senza contraddittorio in ordine
all'ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il profilo
della sussistenza della "materia di un conflitto la cui risoluzione
spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore
decisione, anche in punto di ammissibilità;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri è legittimato a
sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla
tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non
solo in base alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ma anche alla
stregua delle norme costituzionali che ne definiscono le attribuzioni
(sentenze nn. 410 e 110 del 1998; 86 del 1977; ordinanze nn. 266 del
1998 e 426 del 1997);
che anche la legittimazione del Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Bologna a resistere nel conflitto deve essere
affermata, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che
riconosce al pubblico ministero la legittimazione ad essere parte di
conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, ai sensi
dell'art. 112 della Costituzione, è il titolare diretto ed esclusivo
dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio
dell'azione penale (sentenze nn. 410 e 110 del 1998; ordinanze nn.
266 del 1998 e 426 del 1997);
che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, è lamentata dal
ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite
(v. sentenze nn. 410 e 110 del 1998; 86 del 1977; ordinanze nn. 266
del 1998 e 426 del 1997);
che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e
"le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il tribunale
di Bologna, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione, per
essere successivamente depositati presso la cancelleria di questa
Corte entro venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26,
terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, termine che il quarto comma del citato art. 26
assegna alle parti per la costituzione in giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte