Ordinanza n. 322/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1996 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 333/1992
- art. 2legge 359/1992
- art. 2legge 333/1992
usata come parametro
citata
- art. 2legge 16/1993
- art. 7legge 16/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 11
luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992,
n. 359 e dell'art. 2, primo comma, del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di
immobili di civile abitazione, di termini per la definizione
agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da
depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni
tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo
1993, n. 75, promossi con n. 30 ordinanze emesse il 22 marzo 1995
dalla commissione tributaria di primo grado di Rovigo rispettivamente
iscritte ai nn. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108 e 109 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 7 e 8, prima serie speciale, dell'anno
1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con trenta ordinanze di identico contenuto emesse in
data 22 marzo 1995 (r.o. nn. 80-109 del 1996), nel corso di giudizi
aventi ad oggetto il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso
dell'imposta straordinaria sugli immobili (ISI) per l'anno 1992, la
commissione tributaria di primo grado di Rovigo ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47 e 53 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 11
luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992,
n. 359, nella parte in cui stabilisce che l'importo dell'ISI sia
calcolato sulla base del valore degli immobili determinato secondo le
tariffe d'estimo di cui al d.m. 27 settembre 1991, nonché dell'art.
2, primo comma, del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in
materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di
civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle
situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie),
convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75,
nella parte in cui differisce alla entrata in vigore dei nuovi estimi
la possibilità di recuperare quanto pagato eventualmente in
eccedenza per l'ISI;
che, ad avviso del giudice rimettente, le disposizioni denunciate
si pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto
colpiscono "solo i possessori di beni immobili (facilmente tassabili)
a differenza delle altre categorie di cittadini che possiedono
patrimoni di altra natura (es. mobiliari), che ne sono andati
esenti";
che l'art. 3 sarebbe ulteriormente violato, unitamente agli artt.
42 e 53 della Costituzione, in quanto è prevista, in contrasto con
il principio di capacità contributiva e di progressività, una
tassazione fondata su "un'ipotesi astratta di fruttuosità del valore
capitale dell'immobile, determinato in base a criteri di tipo
patrimoniale che la stessa norma mostra di voler abbandonare per i
periodi di imposta successivi al 1994", dando luogo ad una
imposizione che produce effetti ablatori, anche a causa della mancata
previsione, ai fini della determinazione della base imponibile, della
deduzione delle passività gravanti sull'immobile e della
indetraibilità dell'ISI da parte del contribuente ai fini IRPEF o
IRPEG;
che le medesime disposizioni contrasterebbero altresì con gli
stessi artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché con l'art. 24, in
quanto, "differendo al periodo successivo all'entrata in vigore dei
nuovi estimi la possibilità per i contribuenti di recuperare quanto
eventualmente pagato in eccedenza per l'ISI e il relativo
contenzioso", sottoporrebbero il contribuente ad una tassazione
avulsa dalla capacità contributiva, con ripristino del principio del
solve et repete, sicché questi: 1) sarà costretto ad assolvere un
tributo in parte non dovuto (violazione degli artt. 3 e 53 della
Costituzione); 2) realizzerà un credito e ripeterà la somma
indebitamente versata, senza che la legge gli riconosca i legittimi
interessi (violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione); 3)
sarà leso nel suo legittimo diritto di tutela del suo credito,
soprattutto nell'ipotesi in cui non dovrà più fare la dichiarazione
dei redditi o presenterà una dichiarazione negativa (violazione
degli artt. 3 e 24 della Costituzione);
che sarebbe violato, infine, l'art. 47 della Costituzione, in
quanto l'imposta, essendo svincolata da qualsiasi parametro di
redditività effettiva, si rivelerebbe iniqua e sproporzionata,
impedendo la realizzazione delle condizioni favorevoli per l'accesso
alla proprietà dell'abitazione;
che è intervenuto, per i giudizi relativi alle ordinanze di cui
al r.o. nn. 80-82, 90, 95-100, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere che le questioni vengano dichiarate
manifestamente infondate;
Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni
identiche, vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che, per quanto riguarda la dedotta violazione degli artt. 3, 42
e 53 della Costituzione, la Corte, con sentenza n. 21 del 1996, ha
dichiarato non fondate analoghe questioni, aventi ad oggetto l'art.
7 del d.-l. n. 333 del 1992, rispetto alle quali le ordinanze in
epigrafe, nel censurare anche l'art. 2, primo comma, del d.-l. 23
gennaio 1993, n. 16, non propongono profili o argomenti nuovi o,
comunque, suscettibili di indurre a diverso avviso;
che, riguardo alle censure prospettate in riferimento agli artt.
3, 53 e 24 della Costituzione, in ragione del differimento, al
periodo successivo all'entrata in vigore dei nuovi estimi, della
possibilità per i contribuenti di recuperare quanto eventualmente
pagato in eccedenza per l'ISI, nonché del relativo contenzioso, le
questioni sono da ritenere, richiamando quanto già affermato nella
sentenza n. 21 del 1996, anche riguardo alla esatta portata delle
norme considerate, manifestamente infondate nella parte in cui
tendono a ribadire l'inesistenza di una effettiva capacità
contributiva a causa del carattere non definitivo della tassazione;
che le censure stesse sono invece da ritenere manifestamente
inammissibili nella parte in cui investono la disciplina del rimborso
delle somme pagate in eccedenza, segnatamente per la non prevista
corresponsione di interessi, ovvero la disciplina attinente alla
tutela del relativo credito - la sola in realtà censurata anche in
riferimento all'art. 24 della Costituzione - non essendo dato
cogliere la rilevanza delle questioni così proposte, in relazione
all'oggetto del giudizio a quo che, secondo quanto è dato desumere
dall'ordinanza, concerne la richiesta di restituzione dell'ISI,
fondata sulla pretesa illegittimità della norma istitutiva;
che, infine, per quanto concerne la violazione dell'art. 47 della
Costituzione occorre ribadire, conformemente alla giurisprudenza di
questa Corte (sentenze nn. 73 del 1996, 143 del 1995 e 143 del 1982),
che tale disposizione contiene un principio al quale il legislatore
ordinario è certamente tenuto ad ispirarsi, ma che non può impedire
al medesimo di emanare, in materia finanziaria, disposizioni volte a
disciplinare il gettito delle entrate, con l'unico limite della vera
e propria contraddizione o compromissione del principio stesso;
che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale devono
essere dichiarate manifestamente inammissibili e infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 11
luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992,
n. 359, e dell'art. 2, primo comma, del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di
immobili di civile abitazione, di termini per la definizione
agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da
depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni
tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo
1993, n. 75, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della
Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Rovigo
con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle altre questioni di
legittimità costituzionale dei predetti art. 7 del d.-l. 11 luglio
1992, n. 333 e art. 2, primo comma, del d.-l. 23 gennaio 1993, n.
16, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 della
Costituzione con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte