Ordinanza n. 322/1997
Altra decisione · depositata il 30/10/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 49legge 88/1989
usata come parametro
citata
- art. 1legge 662/1996
- art. 2legge 662/1996
- art. 10legge 88/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3,
della legge 9 marzo 1989, (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), promossi con
ordinanze emesse il 20 marzo 1966 dal tribunale di Firenze, nel
procedimento civile vertente tra M.EDIL s.r.l. e I.N.P.S. iscritta al
n. 492 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno
1996 ed il 25 ottobre 1996 dal pretore di Lecce sul ricorso proposto
da Sveviapol s.r.l. contro I.N.P.S. iscritta al n. 1345 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visti gli atti di costituzione della M.EDIL s.r.l. e dell'I.N.P.S.
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 settembre 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Udito l'avvocato Arturo Maresca per la M.EDIL s.r.l. e l'avvocato
dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale in grado
d'appello avente ad oggetto il pagamento di contributi da parte di
un'impresa classificata nel settore industriale anteriormente al
marzo 1989, il tribunale di Firenze ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3, seconda parte,
della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), in riferimento agli
artt. 1, 3 e 41 della Costituzione;
che il giudice a quo ha premesso che nella controversia posta al
suo esame la società appellante ha contestato di essere stata
inquadrata dall'I.N.P.S. nel settore industriale, laddove, secondo i
criteri fissati dal citato art. 49, comma 1, le sarebbe spettato
l'inquadramento nel settore terziario;
che ad avviso del rimettente la questione è rilevante perché, a
seguito della sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione
n. 4837 del 1994, la norma oggi impugnata va interpretata nel senso
che gli inquadramenti fissati in data anteriore a quella di entrata
in vigore della legge n. 88 del 1989 mantengono la propria validità
anche in seguito, con la conseguenza che la nuova normativa si
applica solo alle imprese che hanno iniziato l'attività in un
momento successivo;
che una simile interpretazione viene oggettivamente a creare una
discriminazione tra imprese che svolgono la stessa attività nel
medesimo territorio sulla base della sola differenza costituita dalla
data di inizio dell'attività, discriminazione già riconosciuta da
questa Corte con la sentenza n. 378 del 1994; la quale,
nell'affrontare il problema alla luce della citata sentenza della
Cassazione, ha rivolto al legislatore un monito, avvertendo la
necessità che la norma transitoria in questione non protraesse
indefinitamente la propria efficacia;
che questa sentenza, unita all inerzia del legislatore, impone, a
detta del rimettente, che la questione di costituzionalità venga
nuovamente proposta, stante la sua non manifesta infondatezza;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituita la società appellante, chiedendo che la prospettata
questione venga accolta o che, in subordine, la Corte pronunci una
sentenza interpretativa idonea a superare l'orientamento proposto
dalle Sezioni unite della Cassazione;
che si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, rimettendosi alle decisioni di questa Corte;
che è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata;
che nel corso di un'altra controversia previdenziale il pretore
di Lecce ha sollevato identica questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione;
che anche in questo giudizio si è costituito l'.I.N.P.S.,
rilevando che la questione prospettata deve ritenersi ormai superata
dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 234, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, secondo cui con decorrenza dal 1 gennaio 1997
la norma impugnata cessa di avere efficacia e la classificazione dei
lavoratori va compiuta sulla sola base del primo comma dello stesso
art. 49 della legge n. 88 del 1989;
che è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata;
Considerato che i due giudizi possono essere riuniti, concernendo
identiche questioni;
che, successivamente alla proposizione delle presenti questioni
di legittimità costituzionale, la materia in esame è stata
modificata dall'art. 1, comma 234, e dall'art. 2, comma 215, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali hanno disposto in modo
identico che a decorrere dal 1 gennaio 1997 la classificazione dei
datori di lavoro debba essere effettuata esclusivamente sulla base
dei criteri di inquadramento stabiliti dall'art. 49 della legge 9
marzo 1989, n. 88;
che l'art. 10, comma 4-ter, del d.-l. 31 dicembre 1996, aggiunto
in sede di legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, ha stabilito
l'abrogazione dell'art. 1, comma 234, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
che, alla luce del diverso quadro normativo, è evidente come, in
base a tale ius superveniens, l'ultrattività del regime transitorio
di classificazione delle imprese, peraltro mantenuta in alcune
ipotesi eccezionali, sia stata limitata nel suo campo di applicazione
e nella sua durata;
che, pertanto, è opportuno che le questioni vengano rimesse ai
giudici a quibus, onde i medesimi possano valutarne la perdurante
rilevanza alla stregua delle concrete fattispecie sottoposte al loro
giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale
di Firenze ed al pretore di Lecce.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte