Ordinanza n. 322/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 149 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1999
dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti Rizzacasa
Giovambattista contro ENEL spa, iscritta al n. 496 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione di Rizzacasa Giovambattista nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.
Uditi l'avvocato Claudio Chiola per Rizzacasa Giovambattista e
l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il
15 aprile 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 149
del codice di procedura civile "nella interpretazione
giurisprudenziale che prevede che la notifica si perfeziona nel
momento del ricevimento, anche se la parte notificante abbia
adempiuto in termini, da luogo diverso da quello in cui deve essere
effettuata la notifica, a tutte le formalità richieste per la
effettuazione della notifica stessa a mezzo di ufficiale giudiziario
che si avvale del servizio postale";
che, secondo il rimettente, la norma denunciata, così
interpretata, ostacolerebbe l'esercizio del diritto di impugnazione a
chi, risiedendo in luogo diverso da quello in cui deve essere
eseguita la notificazione, si avvalga del servizio postale,
adempiendo tempestivamente alle formalità previste dallo stesso
art. 149 cod. proc. civ. ma "restando nondimeno esposto alla
disorganizzazione di uffici pubblici, quali quelli postali, che sono
soltanto strumenti ausiliari dell'amministrazione della giustizia";
che la norma stessa, nella richiamata interpretazione
giurisprudenziale, non esprimerebbe d'altro canto - ad avviso ancora
del giudice a quo - una regola generale dell'ordinamento, atteso che
"la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.
si perfeziona invece alla data di spedizione della raccomandata con
avviso di ricevimento", "mentre per quanto attiene ai ricorsi
amministrativi la notifica si perfeziona con la spedizione dell'atto
risultante dal servizio postale (...) analogamente a quanto avviene
nella disciplina del contenzioso tributario (...)";
che il ricorso al servizio postale in materia di
notificazioni di atti giudiziari risulterebbe dunque diversamente
disciplinato in relazione a fattispecie analoghe, escludendosi solo
in alcuni casi, e non in altri, l'esposizione della parte notificante
al rischio del disservizio postale;
che nel giudizio di legittimità costituzionale si è
costituito Giovambattista Rizzacasa, ricorrente nel giudizio a quo
concludendo per l'accoglimento della questione o, in subordine, "per
l'adozione di una sentenza interpretativa adeguatrice del disposto
dell'art. 149 c.p.c. al principio costituzionale di tutela del
diritto di difesa, affermando che lo scopo della notifica per posta
è legittimamente raggiunto nel momento in cui vengono realizzati gli
adempimenti formali gravanti sulla parte intimante";
che, ad avviso della parte privata, il rischio derivante
dalla legittima scelta della notificazione a mezzo del servizio
postale non potrebbe ricadere sul notificante anche oltre il limite
dell'ordinaria diligenza, pena la violazione del suo diritto di
difesa, garantito dall'art. 24 Cost., né varrebbe invocare, in senso
contrario, il diritto di difesa dell'intimato, giacché i due
contrapposti interessi devono essere bilanciati mentre la norma
impugnata, nell'interpretazione ormai consolidata, offrirebbe piena
tutela esclusivamente al destinatario della notificazione, a scapito
del notificante;
che nel caso di specie, comunque, ad avviso ancora della
medesima parte privata, l'interesse del destinatario della
notificazione non verrebbe affatto in rilievo, essendo in discussione
esclusivamente l'interesse delnotificante a non incorrere in
decadenze a causa del disservizio postale, senza che a lui sia
imputabile alcuna negligenza, restando salva la possibilità di
adottare gli opportuni correttivi al fine di evitare che dal
suddettodisservizio possa derivare qualsiasi menomazione del diritto
di difesa del notificatario;
che la disciplina dettata dall'art. 140 cod. proc. civ. e
quella relativa alle notifiche in materia di ricorsi amministrativi e
nell'ambito del contenzioso tributario costituirebbero - poi sempre
secondo la parte privata - adeguati termini di comparazione ai fini
dello scrutinio di legittimità costituzionale sotto il profilo della
violazione del principio di eguaglianza;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o
infondatezza della questione;
che l'Avvocatura in particolare osserva che gli artt. 140 e
149 cod. proc. civ., messi a confronto dalla Corte rimettente ai fini
dello scrutinio di costituzionalità in riferimento al principio di
eguaglianza, perseguirebbero finalità differenti e non sarebbero
pertanto utilmente comparabili;
che la disciplina dettata dall'art. 140 cod. proc. civ. per
l'ipotesi di notificazione eseguita personalmente dall'ufficiale
giudiziario, ma resa impossibile per irreperibilità o rifiuto del
destinatario sarebbe ispirata all'evidente fine di non pregiudicare
il diritto di difesa del notificante a causa di circostanze personali
o possibili comportamenti dilatori del destinatario, mentre la norma
denunciata riguardante la diversa ipotesi di notificazione effettuata
a mezzo del servizio postale sarebbe coerente, nell'interpretazione
seguita dalla costante giurisprudenza di legittimità, con
l'orientamento espresso dalla stessa Corte costituzionale riguardo
all'inderogabile esigenza di tutelare il diritto di difesa del
notificatario.
Considerato che la Corte rimettente, chiamata ad esaminare
un'ipotesi in cui la tardività della notifica era stata cagionata da
un disservizio postale nella consegna del plico, richiede una
pronuncia additiva che anticipi il perfezionamento della
notificazione al momento della consegna dell'atto all'ufficiale
giudiziario;
che, nel sollevare l'anzidetta questione, la stessa Corte
assume che l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 149 cod.
proc. civ., da essa censurata, per un verso si sarebbe formata "nel
silenzio del dettato normativo" - e dunque non sarebbe imposta dal
tenore letterale della norma - mentre per altro verso non sarebbe
rispondente ad alcuna "regola generale dell'ordinamento" ed anzi
sarebbe lesiva del principio di eguaglianza, oltre che del diritto di
difesa del notificante;
che, sulla base di tali premesse, il giudice a quo avrebbe
dovuto coerentemente adottare una diversa interpretazione della
norma, nel senso ritenuto compatibile con i menzionati principi
costituzionali, a ciò sicuramente non ostando né il tenore testuale
della norma (come ammesso dalla stessa Corte rimettente) né la
qualificazione in termini di diritto vivente della interpretazione
oggetto di critica;
che siffatta qualificazione non può, infatti, vincolare, da
sola, il giudice di legittimità ad un'opzione interpretativa pur
ritenuta lesiva di valori costituzionali, atteso che proprio alla
Corte di cassazione l'ordinamento attribuisce la funzione di
nomofilachia, cui si ricollega la stessa formazione, e perciò anche
l'evoluzione nel tempo, del diritto vivente;
che, dunque, la Corte rimettente non ha nella specie assolto
l'onere di verificare, prima di sollevare la questione di
costituzionalità, la concreta possibilità di attribuire alla norma
denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da
superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 149 del codice di procedura
civile sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte