Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Giudizio divorzile - Procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno del coniuge - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Esclusione - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.
Va esclusa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità e, dunque, il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. tra il procedimento relativo alla nomina di un amministratore di sostegno in favore del coniuge e il giudizio da questi precedentemente promosso, nell'esercizio di un proprio diritto personalissimo, per ottenere lo scioglimento o la 27 <!-- pag. 28 --> cessazione degli effetti civili del matrimonio; infatti, la pendenza del procedimento rivolto all'apertura dell'amministrazione non esclude di per sé la legittimazione processuale dell'interessato, né ha alcun effetto invalidante degli atti pregressi sino alla sua conclusione con la nomina di un amministratore di sostegno, che si affianca al beneficiario con l'effetto di garantire al medesimo idonea assistenza per il valido compimento degli atti specificamente individuati, preservandone il più possibile la sua autonomia e la libertà di autodeterminazione.
Cass. civ. n. 30177/2025Sez. 1Rv. 676312-02
Riguarda ancheart. 404 Codice civileart. 295 Codice di procedura civileart. 409 Codice civile
Precedenti: 668029-01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Notificazione del decreto di rigetto della domanda di protezione a mezzo del servizio postale - Tempestività del ricorso - Prova - Contenuto - Poteri del giudice - Fattispecie.
La notifica a mezzo del servizio postale del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, con la conseguenza che il relativo avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna, la data di essa e l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che la prova della tempestività del ricorso è fornita dal ricorrente con il deposito del plico utilizzato per la spedizione e mezzo di raccomandata, laddove il giudice, in caso di dubbio, deve sollecitare l'esibizione del documento contenente la relata di notifica da parte dell'Amministrazione convenuta o chiederne autonomamente copia alla stessa Amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perchè depositato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data della decisione della Commissione territoriale indicata nel provvedimento di rigetto, nonostante fosse stato provato che la notifica era avvenuta a mezzo posta raccomandata, senza eseguire alcuna indagine sul contenuto della relata di notificazione).
Cass. civ. n. 28894/2025Sez. 1Rv. 675987-01
Riguarda ancheart. 35 d.lgs. 25/2008art. 10 Costituzioneart. 111 Costituzioneart. 7 legge 890/1982art. 8 legge 890/1982
Precedenti: 659313-01, 666678-01
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione a mezzo posta elettronica certificata - Indirizzo del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde) - Validità - Notifica avvenuta presso altri indirizzi di posta certificata del destinatario - Nullità.
In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012 (introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012), l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro, con conseguente nullità ex art. 160 c.p.c. della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.
Cass. civ. n. 25500/2025Sez. 3Rv. 676669-01
Riguarda ancheart. 160 Codice di procedura civileart. 16 d.l. 179/2012art. 4 d.l. 179/2012
Precedenti: 648283-01
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Relata di notifica - Mancato ricevimento - Onere di aggredire ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata - Esclusione - Contestazione di una sola attestazione - Sufficienza.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il destinatario che assuma non essere stato consegnatario di un atto, risultante a lui recapitato sulla base di una relata di notifica, al fine di contestare il suo mancato ricevimento, non è tenuto ad aggredire ognuna e ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata, che documentano le attività svolte dal pubblico ufficiale in occasione della notifica, potendo l'accertamento della falsità dell'atto basarsi sulla contestazione di immutazioni del vero anche di una sola di esse.
Cass. civ. n. 16640/2025Sez. 3Rv. 675018-01
Riguarda ancheart. 1 legge 890/1982art. 7 legge 890/1982art. 8 legge 890/1982art. 148 Codice di procedura civileart. 221 Codice di procedura civileart. 139 Codice di procedura civile
Precedenti: 655279-01
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Accertamento della falsità della sottoscrizione - Prova del mancato ricevimento degli avvisi di accertamento - Sufficienza - Accertamento della veridicità delle altre attestazioni - Necessità - Esclusione.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'accertamento in ordine alla falsità della sottoscrizione ha valore di per sé sufficiente a provare il mancato ricevimento degli avvisi di accertamento, nonché assorbente rispetto all'accertamento inerente alla veridicità delle altre attestazioni.
Cass. civ. n. 16640/2025Sez. 3Rv. 675018-02
Riguarda ancheart. 1 legge 890/1982art. 7 legge 890/1982art. 8 legge 890/1982art. 148 Codice di procedura civileart. 139 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazioni al domicilio digitale - Costituzione in giudizio contenente la esplicita indicazione dell’indirizzo pec per le sole comunicazioni di cancelleria - Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine di cui all’art. 325 c.p.c. - Validità - Fondamento. 128 <!-- pag. 129 --> In tema di notificazioni al domicilio digitale, l'indicazione fatta dal difensore, nell'atto di costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria non vale infatti ad escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed effetti di cui all'art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con l. n. 221 del 2012, per tutte le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile.
Cass. civ. n. 12684/2025Sez. 2Rv. 674565-01
Riguarda ancheart. 125 Codice di procedura civileart. 325 Codice di procedura civileart. 16 d.l. 179/2012
Precedenti: 657819-01
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Notifica a persona detenuta - Applicazione delle regole ordinarie - Fattispecie in materia di opposizione ex art. 617 c.p.c.
In tema di notificazione al detenuto, a differenza di quanto previsto dal codice di procedura penale, manca nel codice di rito civile una disciplina ad hoc, dovendosi pertanto applicare le regole ordinarie e, in particolare, nel caso di notificazione eseguita a mezzo posta, l'art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982, secondo cui, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, l'operatore postale dà notizia a quest'ultimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. (Nella specie, relativa ad un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la S.C. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso che era stata effettuata mediante consegna all'ufficio matricola della casa circondariale di reclusione).
Cass. civ. n. 11210/2025Sez. 3Rv. 674763-01
Riguarda ancheart. 7 legge 890/1982art. 617 Codice di procedura civile
Precedenti: 518986-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).