Ordinanza n. 323/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13d.P.R. 636/1972
- art. 13-bisd.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi
primo, secondo terzo e quarto, e 13- bis del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),
modificati dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 (Norme integrative e
correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, concernente la
disciplina del contenzioso tributario) promossi con ordinanze emesse
il 24 maggio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Verbania e il 10 gennaio 1984 (n. 3 ordinanze) dalla Commissione
tributaria di primo grado di Pinerolo, iscritte rispettivamente al n.
544 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 1128, 1129 e 1130 del
registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25 dell'anno 1983 e n. 32- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento concernente il ricorso
proposto dalla Cevo s.a.s. di Bionda Giulio e C. avverso l'avviso di
rettifica dell'Ufficio imposte dirette di Domodossola relativo al
reddito dichiarato per l'anno 1975 ai fini dell'Ilor e dell'Irpef, la
Commissione tributaria di primo grado di Verbania ha sollevato, con
ordinanza del 24 maggio 1982, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 13 e 13- bis del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), in
riferimento agli artt. 108 e 110 Cost.;
che, in particolare, ad avviso del giudice a quo, le norme
censurate, nella parte in cui dispongono che le funzioni di
segreteria delle commissioni tributarie sono espletate da impiegati
dell'Amministrazione finanziaria, violerebbero l'art. 108, secondo
comma, Cost., in quanto, essendo il funzionamento delle commissioni
legato a quello della segreteria, non sussisterebbe una effettiva
indipendenza organizzativa e funzionale delle commissioni stesse se
le anzidette funzioni sono svolte da una delle parti in causa;
che, inoltre, risulterebbe violato l'art. 110 Cost., là dove la
normativa censurata attribuisce al Ministro delle Finanze, anziché a
quello della Giustizia, l'organizzazione e il funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia tributaria;
che, infine, il comma terzo dell'art. 13 censurato, secondo cui
il Ministro delle Finanze determina annualmente con proprio decreto
il contingente di personale da assegnare alle commissioni tributarie,
violerebbe anche la riserva di legge prevista nell'art. 108, primo
comma, Cost.;
che identiche questioni sono state sollevate dalla Commissione
tributaria di primo grado di Pinerolo con tre ordinanze del 10
gennaio 1984;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per
tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per
l'infondatezza delle questioni;
Considerato che i giudizi, data l'identità delle questioni, vanno
riuniti e congiuntamente decisi;
che le questioni appaiono palesemente irrilevanti, in quanto le
disposizioni censurate non incidono sul rapporto che i giudici
rimettenti sono chiamati a decidere, né concernono la composizione
dell'organo giudicante; di conseguenza, sono disposizioni che non
trovano né possono trovare sotto alcun profilo applicazione da parte
dei giudici stessi;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 13 e 13- bis del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636, sollevate, in riferimento agli artt. 108 e 110 della
Costituzione, dalle Commissioni tributarie di primo grado di Verbania
e Pinerolo con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte