Ordinanza n. 324/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/07/1992 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 319/1976
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo
comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle
acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio
1992 dalla Corte di appello di Trento nel procedimento penale a
carico di Berlicioni (recte Berlincioni) Silvano, iscritta al n. 105
del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che la Corte di appello di Trento, con ordinanza emessa
il 9 gennaio 1992 nel procedimento penale a carico di Berlincioni
Silvano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4 e 41 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21,
terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela
delle acque dall'inquinamento), in relazione ai limiti di
accettabilità stabiliti dal n. 32 della tabella A per gli scarichi
di cloruri da insediamenti produttivi;
Considerato che l'ordinanza non enuncia l'oggetto del giudizio
dinanzi alla Corte rimettente, omettendo di indicare anche il reato
per il quale si procede, e non specifica quali disposizioni in
relazione alla fattispecie esaminata debbano trovare applicazione nel
giudizio a quo;
che manca quindi una adeguata motivazione in ordine alla
rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10
maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento), sollevata, in riferimento agli articoli 4 e 41
della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con ordinanza del
9 gennaio 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte