Ordinanza n. 324/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 87/1994
- art. 2legge 87/1994
- art. 3legge 87/1994
- art. 4legge 87/1994
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4
della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo
dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della
buonuscita dei pubblici dipendenti), promossi con cinque ordinanze
emesse il 14 ed il 7 novembre 1994 dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, il 2 dicembre, il 4 novembre ed il 15 luglio
1994 dal Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, iscritte
rispettivamente ai nn. 233, 243, 266, 267 e 268 del registro
ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 18, 19, 21, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con due ordinanze di identico
contenuto emesse rispettivamente il 7 ed il 14 novembre 1995, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 4
della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo
dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della
buonuscita dei pubblici dipendenti), per contrasto con gli artt. 3,
24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della
Costituzione, in quanto - disponendo l'estinzione dei giudizi
pendenti e la compensazione delle spese processuali - sottrae alla
valutazione del giudice (interferendo con la sua indipendenza) i
profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle
pronunce accessorie, nonché - escluso il carattere innovativo della
legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della
Corte costituzionale - viola il diritto di difesa e di azione e la
naturale precostituzione del giudice; b) dell'art. 3, comma 2, della
legge citata, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella
parte in cui non esclude dall'obbligo della presentazione della
relativa domanda in via amministrativa quei dipendenti cessati dal
servizio che abbiano proposto ricorso in sede giurisdizionale al fine
di ottenere il computo dell'indennità integrativa speciale nella
base di calcolo del trattamento di fine servizio; c) dell'art. 1,
comma 1, lettera b) (recte: lettera a)), per contrasto con gli artt.
3 e 36 della Costituzione, in ragione della irragionevole
discriminazione della previsione di una minore percentuale di computo
dell'indennità integrativa speciale tra i dipendenti degli enti
pubblici non economici ex lege n. 70 del 1975 e quelli di tutte le
altre pubbliche amministrazioni di cui alla successiva lettera b) del
citato art. 1, comma 1; d) dell'art. 2, comma 4, della stessa legge,
in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, per l'illogica
sperequazione del regime dei crediti ivi disciplinati rispetto a
quelli ordinari, con notevole diminuzione del contenuto di una
prestazione economica che deve essere considerata quale retribuzione
differita;
che il Consiglio di Stato, VI sezione, con ordinanza emessa il 4
novembre 1994, ha sollevato uguali questioni di costituzionalità, in
riferimento agli stessi parametri costituzionali, dei già citati
artt. 1, comma 1, lettera b) (recte: lettera a)), 2, comma 4, 3,
comma 2, e 4 della legge n. 87 del 1994, alla stregua di motivazioni
sostanzialmente identiche a quelle svolte in merito dagli altri
giudici remittenti, estendendo le censure di incostituzionalità
anche all'art. 3, comma 1, della stessa legge, in relazione all'art.
3 della Costituzione, nella parte in cui limita l'applicazione della
normativa ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre
1994;
che il Consiglio di Stato, VI sezione, con altre due ordinanze,
emesse rispettivamente il 15 luglio 1994 ed il 2 dicembre 1994, sulla
base di considerazioni di uguale tenore rispetto a quelle degli altri
giudici a quibus, ha sollevato questione di costituzionalità
dell'art. 4 della menzionata legge n. 87 del 1994, per contrasto con
gli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113
della Costituzione;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dai giudici remittenti siano dichiarate inammissibili
ovvero infondate.
Considerato che i giudizi, complessivamente concernenti la
medesima normativa, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che identiche questioni sono state già dichiarate non fondate
con la sentenza n. 103 del 1995, nonché manifestamente infondate con
l'ordinanza n. 207 del 1995, in ragione dell'affermato carattere
tendenzialmente satisfattivo - assunto dalla normativa de qua - delle
aspettative dei pubblici dipendenti ad un'estensione della base di
computo dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal
servizio, fino a ricomprendervi l'indennità integrativa speciale;
che, in particolare, in tali decisioni - con riferimento alla
questione di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente
l'asserita illegittimità della dichiarazione d'estinzione d'ufficio
dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha
sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa
di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori
dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la
sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle
suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del
1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora
immediatamente determinabili;
che, quindi, valutato il rapporto tra l'intervento normativo ed
il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato
accordato per via legislativa, è stata riconosciuta (e va qui
ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non
incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale
riservato "all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua
prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del
1995);
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in
quanto i giudici a quibus non offrono argomenti ulteriori o diversi
rispetto a quelli a suo tempo esaminati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a),
dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, commi 1 e 2, e dell'art. 4 della
legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo
dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della
buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevate, in riferimento, agli
artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113
della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio e dal Consiglio di Stato,
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte