Ordinanza n. 324/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1996 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 413/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, quinto e
nono comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché
per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei
centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con
ordinanza emessa il 1 dicembre 1995 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Roma sul ricorso proposto da Elena Verrone contro la
Direzione regionale delle entrate per il Lazio, iscritta al n. 410
del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 dicembre 1995 (r.o. n. 410
del 1996) nel giudizio su ricorso proposto da Elena Verrone contro il
silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria relativo
all'istanza di rimborso delle somme versate ai sensi dell'art. 11,
quinto comma e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), la
Commissione tributaria di primo grado di Roma ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, in riferimento agli artt. 3, 53 e 42 della
Costituzione;
che, ad avviso del giudice rimettente, detta disposizione, nel
prevedere l'estensione della disciplina delle plusvalenze, di cui
all'art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986, alle somme percepite, da
parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, a titolo di
indennità di esproprio o a seguito di cessioni volontarie nel corso
di procedimenti espropriativi nonché alle somme comunque dovute per
effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di
urgenza, anche in riferimento a somme percepite successivamente al 31
dicembre 1988 e sino all'entrata in vigore della legge n. 413 del
1991, quando l'incremento di valore non sia stato assoggettato ad
INVIM, violerebbe:
l'art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di
uguaglianza, in quanto, incidendo sul realizzo di plusvalenze in
corrispondenza di atti traslativi necessitati, equiparerebbe
"l'espropriazione alla speculazione che attiene all'autonomia
privata", "colpendo sia i pagamenti conseguenti all'esercizio del
proprio potere di supremazia da parte delle pubbliche autorità che i
guadagni connessi all'incremento di valore che l'immobile, oggetto di
libera contrattazione, ha acquistato in ragione del decorso del tempo
unito ad altri elementi (miglioramenti in genere)";
l'art. 53 della Costituzione, sia perché l'imposizione
riguarderebbe "somme che non rappresentano 'ricchezza nuova', cioè
redditi o guadagni, ma un mero ristoro della soggezione a
procedimenti ablatori", sia perché, riferendosi anche ad "eventi
pregressi che hanno esaurito nel tempo i loro effetti economici o
patrimoniali", si opererebbe "una dissociazione temporale tra
imposizione e presupposto";
l'art. 42 della Costituzione, "nella parte in cui dispone la
tassazione anche nell'ipotesi di cessioni volontarie nel corso di
procedimenti espropriativi anteriori all'entrata in vigore della
legge", poiché "l'espropriando, al momento della determinazione
consensuale dell'indennizzo, non poteva supporre l'ulteriore
compressione del proprio diritto di proprietà dovuta alla
diminuzione derivante dall'imposizione";
che la disposizione denunciata risulterebbe, altresì, "illogica
ed irrazionale" per il fatto di riferirsi ad un evento che, "non
ritenuto idonea manifestazione di capacità contributiva ai fini
dell'INVIM, è reputato tale per l'IRPEF";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che
la questione venga dichiarata non fondata, risultando "ripetutamente
esaminata dalla Corte sotto tutti i profili enunciati nell'ordinanza
di rimessione (sent. n. 315 del 1994 e ord. n. 473 del 1994)";
Considerato che l'ordinanza di rimessione, ancorché non
identifichi espressamente, all'interno dell'art. 11 della legge n.
413 del 1991, le disposizioni oggetto di censura, risulta tuttavia
chiaramente investire quelle di cui al nono e quinto comma, del
medesimo art. 11, sollevando questione che, nei termini e sotto i
profili in cui viene proposta, ha già formato oggetto di esame da
parte di questa Corte;
che, in particolare, per quanto riguarda l'asserita equiparazione
di atti traslativi necessitati alla speculazione che attiene
all'autonomia privata, già la Corte ha chiarito che opportunamente e
legittimamente le diverse ipotesi di cui all'art. 11 denunciato sono
state ricondotte allo schema dell'art. 81 del testo unico delle
imposte sui redditi (sentenza n. 315 del 1994), anche per una
esigenza di coerenza fra le nuove ipotesi impositive e quelle già
disciplinate dal d.P.R. n. 917 del 1986 (sentenza n. 410 del 1995),
atteso oltretutto che l'indennità di esproprio dei terreni
localizzati in zone urbane è divenuta un serio ristoro del bene
espropriato, commisurato ai valori di edificabilità che i terreni
avrebbero avuto se non fossero stati vincolati ed espropriati
(sentenza n. 533 del 1995);
che per quanto attiene alla asserita illogicità e irrazionalità
della disposizione denunciata, sotto il profilo che lo stesso evento,
non ritenuto idonea manifestazione di capacità contributiva ai fini
INVIM, è invece reputato tale per l'IRPEF, la Corte ha già
affermato che, nel quadro della discrezionalità spettante al
legislatore, non appare irragionevole la tassazione delle plusvalenze
di cui trattasi proprio perché non assoggettate ad INVIM (sentenze
nn. 14 e 410 del 1995; ordinanza n. 100 del 1996);
che, del pari, la proposta questione risulta già ripetutamente
definita nel senso dell'infondatezza sotto gli altri profili
attinenti alla violazione sia dell'art. 53 della Costituzione
(sentenze nn. 315 del 1994; 14 e 410 del 1995; ordinanze n. 473 del
1994 e 452 del 1995), che dell'art. 42 della Costituzione (sentenza
n. 410 del 1995);
che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili né argomenti
nuovi rispetto a quelli già esaminati o, comunque, suscettibili di
indurre questa Corte a diverso avviso, sicché la questione va
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, quinto e nono comma, della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili,
per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni
immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 42 della
Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte