Ordinanza n. 325/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1994 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25legge 413/1984
- art. 3legge 297/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 25, quinto
e/o quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento
pensionistico dei lavoratori marittimi) e 3, ottavo comma, della
legge 27 aprile 1982, n. 287 (recte: 29 maggio 1982, n. 297)
(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1993 dal
Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Lenski Reneo e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Lenski Reneo e dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore
Massimo Vari;
Uditi gli avvocati Domenico V. Caprarulo per Lenski Reneo e Luigi
Cantarini per l'I.N.P.S.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 giugno 1993 nel corso del
procedimento civile promosso da Lenski Reneo contro l'I.N.P.S., il
Pretore di Milano ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
degli artt. 25, quinto e/o quarto comma, della legge n. 413 del 1984
e dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 287 del 1982 (recte:
297/82), "nella parte in cui non prevedono la neutralizzazione, ai
fini della determinazione della retribuzione pensionabile e,
occorrendo, anche ai fini dell'anzianità assicurativa, dei
prolungamenti, ogniqualvolta essi, una volta maturati i trentacinque
anni di anzianità assicurativa, determinano la liquidazione della
pensione in misura inferiore a quella liquidanda e spettante
all'assicurato in assenza del loro accredito";
che il giudice a quo - rilevato che l'interessato lamenta che
l'I.N.P.S., nel riconoscergli una maggiore anzianità, avrebbe
seguito un criterio di calcolo da cui, di fatto, sarebbe derivato un
decremento della pensione - assume che tale effetto di depauperamento
rappresenterebbe "una conseguenza aberrante di una previsione
normativa finalizzata in modo del tutto diverso da quello della
penalizzazione del pensionato che si vede riconosciuta una maggiore
anzianità";
che nel giudizio di fronte alla Corte si sono costituite le
parti del processo a quo: in particolare, la difesa di Lenski Reneo
ha sostenuto la incostituzionalità delle norme impugnate, mentre la
difesa dell'I.N.P.S., dopo aver chiesto che la questione sia
dichiarata inammissibile, si è rimessa, in sede di discussione
orale, alla decisione della Corte;
Considerato che il petitum dell'ordinanza non risulta formulato in
termini univoci, in quanto essa - nel richiedere una declaratoria di
illegittimità delle norme denunciate nella parte in cui non
prevedono la neutralizzazione dei prolungamenti "ai fini della
determinazione della retribuzione pensionabile e, occorrendo, anche
ai fini dell'anzianità assicurativa" - prospetta in realtà due
possibili soluzioni di portata tutt'altro che equivalente, vale a
dire quella intesa ad ottenere una pronunzia alla quale consegua la
neutralizzazione dei prolungamenti solo a fini di determinazione
della retribuzione pensionabile, lasciando ferma l'anzianità
assicurativa ad essi conseguente, e quella orientata a sollecitare
una pronunzia che porti, invece, a neutralizzare i prolungamenti
stessi al duplice, menzionato, effetto;
che, oltretutto, non è dato comprendere se l'effetto più
favorevole all'interessato consegua, nella specie, da un computo
effettuato dal remittente, alla stregua di criteri desumibili dalla
prima ovvero dalla seconda delle prospettate soluzioni;
che, pertanto, la questione è da considerare inammissibile,
attesa l'ancipite formulazione del petitum proposto dall'ordinanza,
dalla cui motivazione, tra l'altro, non emergono elementi sufficienti
per valutare quale fra le soluzioni auspicate sarebbe effettivamente
rilevante ai fini del decidere, in relazione all'oggetto del giudizio
pendente innanzi al Pretore di Milano;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 25, quinto e/o quarto comma, della legge
26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori
marittimi) e dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982,
n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in
materia pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38
della Costituzione, dal Pretore di Milano con l' ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte