Ordinanza n. 325/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 323Codice penale
- art. 289Codice di procedura penale
- art. 416Codice di procedura penale
- art. 555Codice di procedura penale
- art. 555legge 234/1997
- art. 2legge 234/1997
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2,
del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 21
maggio 1998 dal pretore di Montepulciano, il 12 ottobre 1998 (n. 4
ordinanze) dal pretore di Roma, il 27 novembre 1998 dal pretore di
Montepulciano, il 27 ed il 16 ottobre 1998 dal pretore di Roma,
rispettivamente iscritte ai nn. 572, 896, 897, 898 e 899 del registro
ordinanze 1998 e ai nn. 44, 52 e 124 del registro ordinanze 1999 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 52,
prima serie speciale, dell'anno 1998 e nn. 6 e 11, prima serie
speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione di Carlo Benenati e di Luigi Bonollo
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 1999 il giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky;
Uditi gli avvocati Alberto Fabbri e Giuseppe Frigo per Luigi
Bonollo e l'Avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 21
maggio e il 27 novembre 1998 (r.o. nn. 572/1998 e 44/1999), il
pretore di Montepulciano ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nel testo modificato
dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica
dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e
degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), nella
parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio,
emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito
dell'opposizione al decreto penale, a norma dell'art. 565, comma 2,
cod. proc. pen., sia nullo qualora non sia preceduto dall'invito
all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio, secondo
l'art. 375, comma 3, dello stesso codice;
che, argomentata preliminarmente la rilevanza della questione (in
rapporto a eccezioni di nullità sollevate dalle difese degli
imputati), il pretore rimettente muove dalle modifiche recate dalla
citata legge n. 234 del 1997, che, prescrivendo in generale l'obbligo
per il pubblico ministero di invitare l'indagato a rendere
l'interrogatorio, quale requisito di validità dell'iter processuale,
non avrebbe tuttavia coordinato la nuova regola con la disciplina del
procedimento per decreto, nel quale pertanto, nel silenzio della
legge e nell'impossibilità di pervenire a una diversa soluzione in
via interpretativa, l'anzidetta prescrizione non opera;
che tale omissione legislativa determina, secondo il rimettente,
il dubbio di conformità a Costituzione, sotto il profilo
dell'ingiustificata differenziazione di discipline che dovrebbero
invece razionalmente essere uniformate, e per la disparità di
trattamento tra imputati che ne conseguirebbe, con pregiudizio per
chi sia soggetto al rito speciale rispetto a chi venga sottoposto al
procedimento nella forma ordinaria, potendo solo il secondo e non
anche il primo eccepire la nullità della citazione a giudizio (art.
555 cod. proc. pen.) in caso di mancanza del previo invito a
presentarsi;
che il giudice di merito censura altresì l'irragionevolezza
della riferita differenziazione dei procedimenti - quello ordinario,
e quello per decreto - essendo gli stessi accomunati dall'esito
procedimentale, cioè la celebrazione del dibattimento, sottolineando
altresì, per questo aspetto, che l'adozione dell'uno o dell'altro
rito dipende da determinazioni e da strategie processuali del
pubblico ministero, sulle quali l'indagato non può interferire;
che, secondo le ordinanze di rimessione, la conclusione che deve
trarsi dalle argomentazioni sopra dette è che la discrezionalità
che compete al legislatore nel differenziare i procedimenti, in
relazione alle finalità proprie di ciascuno di essi, e che
giustifica, in particolare, la condanna senza previo contraddittorio
nel rito speciale in discorso, verrebbe meno allorché si pervenga al
giudizio dibattimentale, che imporrebbe in ogni caso la possibilità
per l'imputato di rendere, prima, l'interrogatorio, indipendentemente
dal modo attraverso il quale si sia pervenuti al dibattimento
medesimo;
che il pretore di Roma, con sei ordinanze di identico contenuto,
emesse il 12 ottobre 1998 (r.o. nn. 896, 897, 898 e 899/1998), il 16
ottobre 1998 (r.o. n. 124/1999) e il 27 ottobre 1998 (r.o. n.
52/1999), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 555,
comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il
decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice per le indagini
preliminari a norma dell'art. 565, comma 2, cod. proc. pen., sia
nullo ove non sia preceduto dall'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, dello stesso
codice;
che anche il pretore di Roma ritiene che la modifica recata dalla
legge n. 234 del 1997, nel prescrivere l'invito anzidetto nell'ambito
del rito ordinario e come condizione di validità di quest'ultimo,
non avrebbe coordinato tale intervento, di "portata generale", con la
disciplina del procedimento per decreto;
che la mancata ricomprensione di detto rito speciale nell'ambito
di operatività della prescrizione comporterebbe una ingiustificata
disparità di trattamento, a danno di chi sia soggetto allo stesso,
con pregiudizio altresì della garanzia di difesa dell'imputato, che,
nel giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale,
non può utilmente eccepire (come si verifica nei giudizi
principali: onde la rilevanza delle questioni) l'invalidità
dell'iter processuale per l'omessa notifica dell'invito a presentarsi
ex art. 375, comma 3, cod. proc. pen., ciò che è invece possibile
per l'imputato che sia chiamato in giudizio nell'ambito del
procedimento ordinario;
che nel giudizio promosso dal pretore di Montepulciano con
l'ordinanza di cui al r.o. n. 572/1998, Carlo Benenati, imputato nel
procedimento principale, ha depositato atto di costituzione in
giudizio oltre il termine previsto dall'art. 3 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che nel giudizio promosso dallo stesso pretore con l'ordinanza di
cui al r.o. n. 44/1999 si è costituita la parte privata Luigi
Bonaldo, il cui patrocinio, riprendendo nell'atto di costituzione il
contenuto dell'ordinanza di rimessione, e facendone proprie le
deduzioni, ha concluso per l'accoglimento della questione sollevata;
che in tutti i giudizi di costituzionalità così instaurati è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, sul rilievo della
superfluità dell'esperimento di un atto, come l'invito a presentarsi
di cui all'art. 375, comma 3, cod. proc. pen., proprio della fase
delle indagini, allorché il processo sia pervenuto al giudizio
dibattimentale, e sottolineando la pienezza delle garanzie difensive
che in quest'ultimo sono accordate all'imputato, ha concluso per
l'inammissibilità - per irrilevanza - e comunque per l'infondatezza
delle questioni.
Considerato che le otto ordinanze di rinvio propongono, in termini
analoghi o coincidenti tra loro, un'unica questione di
costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi possono riunirsi
per essere definiti con unica decisione;
che i giudici rimettenti chiedono a questa Corte una pronuncia
per effetto della quale il decreto che dispone il giudizio, emesso,
nel procedimento dinanzi al pretore, dal giudice per le indagini
preliminari a seguito dell'opposizione dell'imputato al decreto
penale di condanna (art. 565, comma 2, cod. proc. pen.), sia viziato
da nullità qualora non sia preceduto dall'invito del pubblico
ministero all'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio
(art. 375, comma 3, cod. proc. pen.);
che la richiesta anzidetta è formulata, da tutte le ordinanze di
rinvio, in base al principio di uguaglianza, assumendo la necessità
di uniformare il procedimento per decreto penale a quello
"ordinario", nel quale, in seguito alle modifiche recate dalla legge
n. 234 del 1997, la prescrizione del previo invito a presentarsi è
stata introdotta, a pena di nullità del decreto di citazione emesso
dal pubblico ministero nel rito pretorile (o della richiesta di
rinvio a giudizio, nel rito dinanzi al tribunale);
che all'accoglimento della prospettata assimilazione osta, in
primo luogo, l'eterogeneità degli atti ai quali la nullità, in caso
di omissione del previo invito, rispettivamente si riferisce (nel
procedimento "ordinario") e si richiede che venga estesa nell'ambito
del procedimento alternativo, giacché in un caso si tratta di atti
propri ed esclusivi del pubblico ministero, che costituiscono modi di
esercizio dell'azione penale, nell'altro caso si tratta del decreto
che dispone il giudizio, cioè di un atto proprio del giudice,
successivo non solo all'avvenuto esercizio dell'azione penale da
parte dell'accusa, ma anche alla condanna per decreto da parte del
medesimo giudice e altresì all'opposizione che contro la condanna
l'imputato abbia proposto;
che dall'anzidetta ed evidente differenziazione di natura e di
riferibilità degli atti discende l'impossibilità di seguire il
ragionamento dei rimettenti, poiché non sussiste l'omogeneità dei
dati normativi, quello denunciato e quello posto a termine di
raffronto, omogeneità che è presupposto indispensabile perché una
disciplina possa estendersi, alla stregua del principio di
uguaglianza, a ipotesi in origine da essa non previste;
che il rilievo che precede è ulteriormente avvalorato dalla
considerazione degli effetti distorsivi che, nell'ipotesi di
accoglimento della questione così come prospettata, verrebbero a
prodursi nel sistema processuale, giacché, lungi dal riportare a
unità la disciplina dei diversi riti, la prescrizione del previo
invito a presentarsi come condizione di validità del decreto che
dispone il giudizio nel rito pretorile, una volta esercitata l'azione
penale, comporterebbe l'atipica collocazione di un atto, proprio
della fase delle indagini preliminari, nell'ambito di una fase del
giudizio; una collocazione, può aggiungersi, oltretutto inidonea a
garantire quelle finalità - di conoscenza, appunto, dell'indagine, e
di possibilità di instaurare un contraddittorio con l'organo di
accusa in funzione dell'esito dell'indagine stessa, cioè
dell'alternativa processuale tra passaggio al giudizio e
archiviazione - che (come del resto affermano esplicitamente talune
ordinanze di rinvio) con la riforma del 1997 il legislatore ha inteso
perseguire;
che, per il profilo in discorso, deve comunque richiamarsi la
pronuncia con cui questa Corte ha escluso che si debba pervenire, in
virtù del parametro dell'uguaglianza, all'introduzione dell'obbligo
di previo invito all'indagato a presentarsi quale requisito di
validità della stessa richiesta di emissione del decreto penale
(ordinanza n. 432 del 1998);
che, relativamente alla censura di violazione delle garanzie
difensive (dedotta, in motivazione, dal pretore di Roma), deve ancora
essere ribadito quanto rilevato, sotto analogo profilo, dalla
richiamata ordinanza n. 432 del 1998, cioè che in generale, nel
procedimento per decreto penale, l'esperimento dei mezzi di difesa si
svolge nel giudizio che segue all'opposizione, giacché il decreto
penale, posto nel nulla dall'opposizione, assume il solo significato
di strumento di contestazione dell'addebito, necessario per lo stesso
esercizio della correlativa difesa (sentenza n. 344 del 1991; v.
altresì le ordinanze nn. 277, 47 e 38 del 1996);
che le questioni sollevate devono, per quanto detto, essere
dichiarate manifestamente infondate sotto ogni profilo e in relazione
a ogni parametro.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del
codice di procedura penale, nel testo modificato dall'art. 2 della
legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice
penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e
555 del codice di procedura penale), sollevate, rispettivamente in
riferimento all'art. 3 della Costituzione e agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal pretore di Montepulciano e dal pretore di Roma, con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte