Ordinanza n. 326/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e
secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della
disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa
l'11 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Verbania, iscritta al n. 1103 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42- bis
dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania,
nel corso del giudizio sul ricorso proposto da Ricci Ovidio avverso
la decisione dell'Intendenza di Finanza di Verona che aveva respinto
la sua richiesta di rimborso di ritenute operate sull'indennità
integrativa speciale, ha sollevato, con ordinanza dell'11 giugno
1984, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e
secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della
disciplina del contenzioso tributario"), in riferimento all'art. 108,
secondo comma, Cost.;
che ad avviso del giudice a quo la norma censurata, nello
stabilire che i componenti delle Commissioni tributarie di primo e
secondo grado hanno diritto ad un certo compenso per ogni ricorso
deciso, determinerebbe nei giudici un interesse personale a decidere
il maggior numero di ricorsi, e, in particolare, a dichiarare
manifestamente infondate o irrilevanti questioni di legittimità
costituzionale sollevate dalle parti: questo sistema di "retribuzione
a cottimo" risulterebbe, pertanto, in contrasto con il principio di
indipendenza del giudice, sancito nell'art. 108, secondo comma,
Cost.;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha
concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che la questione appare palesemente irrilevante, in
quanto la disposizione censurata, concernente i compensi previsti per
i componenti le Commissioni tributarie, non incide sul rapporto che
il giudice rimettente è chiamato a decidere, né concerne la
composizione dell'organo giudicante, e, di conseguenza, è una
disposizione che non trova né può trovare applicazione sotto alcun
profilo da parte del giudice stesso (cfr. sent. n. 196/82);
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso
tributario"), in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost.,
sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte