Ordinanza n. 326/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 459Codice di procedura penale
- art. 323Codice penale
- art. 289Codice di procedura penale
- art. 416Codice di procedura penale
- art. 555Codice di procedura penale
- art. 459legge 234/1997
- art. 2legge 234/1997
usata come parametro
citata
- art. 565Codice di procedura penale
- art. 375Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 459, o degli
artt. 459 e seguenti, del codice di procedura penale e dell'art. 2
della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del
codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289,
416 e 555 del codice di procedura penale), promossi con ordinanze
emesse il 16 settembre, il 5 ottobre, il 22 ottobre e il 16 settembre
1998 dal pretore di Catania, il 20 novembre 1998 dal pretore di
Catania - sezione distaccata di Paternò, il 5 ottobre 1998 dal
pretore di Catania, il 21 dicembre 1998 dal pretore di Firenze, il 15
dicembre 1998 e il 14 gennaio 1999 dal pretore di Patti - sezione
distaccata di Naso, rispettivamente iscritte al n. 885 del registro
ordinanze 1998 e ai nn. 1, 2, 45, 60, 75, 93, 132 e 221 del registro
ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1998 e nn. 4, 6, 7, 8, 9, 11 e
16, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con cinque ordinanze di identico contenuto, emesse il
16 settembre (r.o. nn. 885/1998 e 45/1999), il 5 ottobre (r.o. nn. 1
e 75/1999) e il 22 ottobre 1998 (r.o. n. 2/1999), nell'ambito di
altrettanti distinti giudizi penali pervenuti alla fase
dibattimentale a seguito di opposizione degli imputati a decreti
penali di condanna, il pretore di Catania ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 459 e seguenti cod. proc.
pen., che disciplinano il procedimento per decreto, nella parte in
cui non prevedono la nullità della richiesta di decreto penale di
condanna e degli atti conseguenti (decreto penale e decreto che
dispone il giudizio emesso dal giudice, secondo l'art. 565, comma 2,
cod. proc. pen., a seguito dell'opposizione dell'imputato) allorché
non siano preceduti dall'invito alla persona sottoposta a indagini
preliminari a presentarsi per rendere interrogatorio, a norma
dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen;
che il rimettente muove dalle modifiche recate alla disciplina
del processo dalla legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha introdotto,
nel comma 2 dell'art. 555 cod. proc. pen., una nuova ipotesi di
nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico
ministero nel procedimento ordinario davanti al pretore, in caso di
omissione del previo invito a comparire per rendere l'interrogatorio,
ma che nulla ha stabilito per il procedimento per decreto penale;
che di tale omissione legislativa il giudice appunto si duole,
giacché per effetto di essa si configurerebbe una ingiustificata
differenziazione tra imputati, anche di un medesimo reato, potendo
essi, attraverso l'eventuale interrogatorio, prospettare le proprie
ragioni e addurre elementi difensivi potenzialmente idonei a far
definire il procedimento con un provvedimento di archiviazione solo
nel caso dell'adozione della forma ordinaria del procedimento
medesimo, mentre nel giudizio per decreto tali deduzioni potrebbero
essere fatte valere solo nel dibattimento che segue all'opposizione;
che la suddetta difforme disciplina di situazioni assimilabili
appare, al pretore rimettente, lesiva dell'art. 3 della Costituzione,
perché non sorretta da una qualche esigenza logica o giuridica;
che, inoltre, il giudice di merito prospetta la violazione
dell'art. 97 della Costituzione, ravvisando nella disciplina
anzidetta un fattore di pregiudizio per il buon andamento della
pubblica amministrazione, intesa in senso lato, perché si rende
necessaria la celebrazione di un dibattimento penale, con i costi e i
tempi che ciò comporta, anche nei casi in cui sarebbe ipotizzabile
una definizione anticipata (con l'archiviazione) della vicenda
processuale;
che il pretore di Catania - sezione distaccata di Paternò, con
ordinanza del 20 novembre 1998 (r.o. n. 60/1999), ha sollevato
analoga questione di costituzionalità, in riferimento, oltre che al
principio costituzionale di uguaglianza e a quello di buon andamento
della pubblica amministrazione, altresì al diritto di difesa (art.
24 della Costituzione), del quale prospetta la lesione per la
negazione, nel procedimento per decreto penale, della possibilità
per l'imputato di pervenire a un provvedimento favorevole, come
l'archiviazione, sulla scorta degli elementi dallo stesso
eventualmente forniti nel corso dell'interrogatorio reso a seguito
dell'invito a presentarsi emesso a norma dell'art. 375, comma 3, cod.
proc. pen;
che anche il pretore di Patti - sezione distaccata di Naso ha
proposto, con ordinanza del 15 dicembre 1998 (r.o. n. 132/1999),
questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 cod. proc.
pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che, secondo il rimettente, la mancata previsione dell' "obbligo
di procedere all'interrogatorio" dell'indagato, prima di esercitare
l'azione penale attraverso la richiesta di emissione di decreto
penale a) comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento
rispetto al caso del decreto di citazione a giudizio dinanzi al
pretore emesso nella forma ordinaria (art. 555 cod. proc. pen.), e b)
sarebbe contrastante con l'esigenza fondamentale della legge n. 234
del 1997, che il rimettente individua nella preclusione a un - valido
- esercizio dell'azione penale se prima non sia stata garantita
all'imputato la possibilità di contraddire e di difendersi
attraverso l'interrogatorio, in modo da evitargli la trattazione del
giudizio in pubblico dibattimento, risolvendo il procedimento già
nella fase dell'indagine preliminare;
che il pretore di Patti ha sollevato altra analoga questione di
costituzionalità relativamente all'art. 459 cod. proc. pen., con
ordinanza del 14 gennaio 1999 (r.o. n. 221/1999), formulando, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, osservazioni
sostanzialmente corrispondenti a quelle dell'ordinanza che precede,
in particolare quanto all'esigenza, che sarebbe immotivatamente
elusa, di consentire all'indagato, tramite l'interrogatorio
eventualmente reso, di evitare il giudizio dibattimentale susseguente
all'opposizione, e di pervenire all'archiviazione;
che anche il pretore di Firenze, con ordinanza del 21 dicembre
1998 (r.o. n. 93/1999) ha denunciato di incostituzionalità, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 459 cod.
proc. pen., unitamente all'art. 2 della citata legge n. 234 del 1997
(norma, questa, che ha modificato gli artt. 416 e 555 cod. proc.
pen.), in quanto non prevedono che la richiesta di emissione del
decreto penale di condanna sia preceduta, a pena di nullità,
dall'invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio;
che il pretore rimettente ritiene che la privazione della
possibilità di rendere l'interrogatorio, nel corso delle indagini
preliminari, per l'indagato nei cui confronti sia poi formulata una
richiesta di decreto penale di condanna, a differenza dell'indagato
che venga successivamente citato a giudizio in via ordinaria,
costituisca una disparità di trattamento priva di giustificazione e
altresì lesiva del diritto di difesa;
che, in particolare, il giudice rimettente esclude che possa
valere, quale argomento di segno opposto, la possibilità per
l'imputato di esercitare appieno il proprio diritto di difesa nel
contraddittorio dibattimentale, poiché la questione sollevata si
pone in relazione alla fase delle indagini preliminari, nella quale
non v'è differenza tra indagati che saranno citati a giudizio e
indagati che subiranno il decreto penale, entrambi essendo titolari
delle medesime garanzie difensive;
che nei giudizi di legittimità costituzionale così promossi
(tranne in quello di cui al r.o. n. 221/1999) è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
l'infondatezza (r.o. nn. 885/1998; 1, 2, 60, 93 e 132/1999), o la
manifesta infondatezza (r.o. nn. 45 e 75/1999), delle questioni
sollevate.
Considerato che le nove ordinanze di rinvio propongono, in termini
e secondo profili identici o simili tra loro, un'unica questione di
costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi possono riunirsi
per essere definiti con unica decisione;
che, chiamata a pronunciarsi su una analoga questione di
costituzionalità, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dell'art. 459 cod. proc. pen. nella parte in cui non
prescrive, prima della richiesta di emissione del decreto penale di
condanna, la notifica all'indagato dell'invito a presentarsi per
rendere interrogatorio, questa Corte ha dichiarato, con l'ordinanza
n. 432 del 1998, la manifesta infondatezza della questione medesima;
che nell'anzidetta decisione si è osservato, relativamente al
profilo di violazione dell'art. 3 della Costituzione, dedotto -
allora come ora - attraverso il raffronto della disciplina del rito
speciale con quella del procedimento ordinario, che la richiesta
assimilazione della prima alla seconda è contraddetta dalle
caratteristiche del procedimento per decreto penale, che, per la sua
struttura di rito a contraddittorio eventuale e differito, improntato
a criteri di economia processuale e di speditezza, non è
comparabile, come tale, con gli altri modelli delineati dalla vigente
disciplina del processo penale;
che si è inoltre sottolineato che l'estensione al rito speciale
del previo invito a presentarsi a norma dell'art. 375, comma 3, cod.
proc. pen., non è soluzione che possa dirsi costituzionalmente
imposta neppure alla stregua della ratio della legge n. 234 del 1997,
rappresentata dall'esigenza di garantire la conoscenza del
procedimento penale per chi vi sia sottoposto, poiché questa
finalità, nel modulo del procedimento per decreto, si realizza nella
fase processuale che consegue all'opposizione, operando il decreto
solo quale mezzo di contestazione dei termini dell'accusa (sentenza
n. 27 del 1966; ordinanza n. 195 del 1970);
che ai rilievi che precedono può aggiungersi, più in generale,
relativamente alla prospettazione, variamente formulata dalle
ordinanze di rimessione, della necessaria identità di disciplina
degli strumenti di conoscenza, di partecipazione e di intervento
dell'imputato, quale che sia il modulo processuale che in concreto si
svolga, che tale idea di uniformità è estranea al disegno del nuovo
codice, giacché questo è ispirato invece alla pluralità di modelli
procedimentali e processuali, nessuno dei quali può dirsi costituire
a priori un tipo fondamentale al quale gli altri debbano riferirsi,
coerentemente con la scelta di favorire il più ampio ricorso a
modelli alternativi a quello ordinario: pertanto, una volta che non
si pongano problemi di violazione di diversi principi costituzionali
- in primo luogo il diritto di difesa -, il rispetto dell'uguaglianza
sotto il profilo della ragionevolezza richiede che le peculiarità
processuali siano salvaguardate, in relazione alla struttura che
caratterizza ciascun modello differenziandolo dagli altri;
che, relativamente alla dedotta violazione delle garanzie
difensive (art. 24 della Costituzione), si deve rilevare, come già
osservato nella citata ordinanza n. 432 del 1998 di questa Corte,
che, nel procedimento per decreto penale, l'esperimento dei mezzi di
difesa si svolge nel giudizio che segue all'opposizione, costituendo
il decreto penale medesimo, ove opposizione vi sia, soltanto una
decisione preliminare che viene posta nel nulla dalla mancata
acquiescenza dell'imputato (sentenza n. 344 del 1991); e ciò, nel
quadro del ripetuto riconoscimento, nella giurisprudenza di questa
Corte, della discrezionalità del legislatore nel configurare e
nell'articolare gli istituti e gli schemi processuali (tra molte, da
ultimo, ordinanze nn. 128 del 1999 e 368 del 1998; sentenza n. 94 del
1996), nel rispetto del canone di ragionevolezza;
che, quanto alla prospettata lesione delle garanzie di difesa
sotto il profilo della negazione della possibilità, per l'indagato,
di pervenire - attraverso le deduzioni rese nell'interrogatorio, e
per effetto delle eventuali conseguenti indagini - a un provvedimento
di archiviazione e di evitare la celebrazione del giudizio
dibattimentale, deve ancora ribadirsi che l'audizione dell'indagato,
prima del processo, non può ritenersi costituzionalmente imposta,
iscrivendosi in una fase, quella dell'indagine, che precede
l'esercizio dell'azione penale con la formulazione dell'imputazione,
essenziale perché la difesa possa svolgersi (ordinanze nn. 277, 47 e
38 del 1996);
che, pertanto, alla previsione di un contraddittorio antecedente
l'esercizio dell'azione penale non può assegnarsi il carattere di
necessario svolgimento della garanzia costituzionale della difesa,
garanzia che si esercita nel processo e che - tanto più nel quadro
del processo di tipo accusatorio - postula primariamente, come
interlocutore dell'interessato, il giudice, e non la parte pubblica;
che, inoltre, quanto alla violazione del principio di buon
andamento della pubblica amministrazione prospettata da talune
ordinanze, ancor prima del rilievo della contraddittorietà tra la
richiesta addizione normativa e le ragioni di economicità e
celerità proprie del rito in argomento, si deve richiamare la
consolidata affermazione di questa Corte circa l'estraneità del
parametro dell'art. 97 della Costituzione all'esercizio della
funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in relazione ai diversi
atti e provvedimenti che ne costituiscono espressione (tra molte,
sentenza n. 16 del 1998; ordinanze nn. 368, 126 e 48 del 1998 e n. 18
del 1996);
che, infine, la censura riferita all'art. 2 della legge n. 234
del 1997, sollevata dal pretore di Firenze, è evidentemente
destituita di fondamento, poiché detta norma concerne la disciplina
- ordinaria - che lo stesso rimettente assume a termine di raffronto
per sollevare la questione sul procedimento per decreto penale;
che tutte le questioni sollevate devono pertanto essere
dichiarate manifestamente infondate sotto ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 459 e seguenti del codice di procedura penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal
pretore di Catania, con le ordinanze in epigrafe;
b) degli artt. 459 e seguenti del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione,
dal pretore di Catania - sezione distaccata di Paternò, con
l'ordinanza in epigrafe;
c) dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di
Patti e dal pretore di Patti - sezione distaccata di Naso, con le
ordinanze in epigrafe;
d) degli artt. 459 del codice di procedura penale e 2 della legge
16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice penale,
in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del
codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, dal pretore di Firenze, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte