Ordinanza n. 327/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/07/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma
secondo, del codice penale militare di pace, in relazione agli artt.
223 e 224 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 15
gennaio 1991 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale
a carico di Dionisi Massimo, iscritta al n. 179 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale
militare di Padova, muovendo dal presupposto interpretativo che il
secondo comma dell'art. 186 del codice penale militare di pace, nella
parte in cui dispone che all'insubordinazione con violenza consistita
in lesioni gravi (o gravissime) si applicano le corrispondenti pene
stabilite dal codice penale, configuri, rispetto all'ipotesi base di
cui al primo comma del medesimo articolo, un reato autonomo - nel
quale, quindi, l'evento di lesioni gravi o gravissime è posto a
carico dell'agente solo a titolo di dolo - dubita, in riferimento
all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale del predetto
secondo comma, assumendo che esso, alla stregua di tale effetto,
darebbe luogo ad un trattamento irragionevolmente più favorevole
rispetto al meno grave reato di cui agli artt. 223-224 stesso codice
(lesioni gravi o gravissime tra militari di pari grado), nel quale
tali eventi, integrando delle aggravanti, sono addebitati a mero
titolo di colpa; che ad avviso del giudice rimettente, la caducazione
della norma comporterebbe di ravvisare nel fatto un concorso formale
tra l'ipotesi base di insubordinazione di cui al primo comma
dell'art. 186 e l'aggravante di cui all'art. 224, e perciò una
regolamentazione più severa;
Considerato che, a prescindere dalla problematicità di raffronti,
alla stregua del principio di uguaglianza, limitati ad uno solo degli
effetti di determinate ipotesi ricostruttive delle fattispecie poste
in comparazione, è decisivo il rilievo che la prospettazione del
giudice a quo condurrebbe, attraverso l'inedita combinazione di
disposizioni dettate per la regolazione di fatti diversi, ad un
intervento sostitutivo che si risolverebbe nella creazione di una
nuova fattispecie penale, per di più con conseguenze sfavorevoli per
l'imputato;
che, alla stregua del fondamentale principio di legalità dei
reati e delle pene, un simile intervento esorbita dai poteri del
giudice della legittimità costituzionale delle leggi;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 186, secondo comma, del codice
penale militare di pace, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sollevata dal Tribunale militare di Padova con
ordinanza del 15 gennaio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:327 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte