Ordinanza n. 327/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 108Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 95d.P.R. 616/1977
citata
- art. 118Costituzione
- art. 19d.P.R. 616/1977
- art. 11d.P.R. 1035/1972
- art. 16d.P.R. 1035/1972
- art. 17d.P.R. 1035/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1,
prima parte, lett. b), e 7 della legge della Regione Puglia 20
dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione
dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica), promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1992 dal Pretore di Lecce - Sezione distaccata di Campi Salentina nel
procedimento civile vertente tra Marzo Cosimo ed altri ed il Comune
di Squinzano ed altri, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1993
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima
serie speciale dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione avverso il
provvedimento con cui il sindaco di un comune aveva pronunziato la
decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, per
carenza del requisito di stabile occupazione dell'immobile da parte
degli assegnatari, il Pretore di Lecce, Sezione distaccata di Campi
Salentino, con ordinanza del 16 dicembre 1992, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione
Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), che, disponendo in tema di "decadenza"
dall'assegnazione:
a) al comma 7 affida al Pretore del luogo nel cui mandamento è
situato l'alloggio le relative controversie, così legiferando in
materia processuale, riservata dall'art. 108 della Costituzione al
legislatore statale;
b) al comma 1, prima parte, attribuisce al sindaco la
competenza ad emettere il provvedimento di decadenza, in violazione
dell'art. 117 della Costituzione e della norma interposta,
rappresentata dall'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che,
devolvendo ai Comuni le funzioni amministrative concernenti
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha
inteso affidare i relativi provvedimenti (tra i quali quelli di
decadenza, annullamento e revoca, di cui agli artt. 11, 16 e 17 del
d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035) al consiglio comunale e non
all'organo monocratico del comune;
c) al comma 1, lett. b) configura un'ipotesi di "decadenza" -
nel caso in cui, come nella specie, l'assegnatario "non abiti
stabilmente nell'alloggio assegnato" - non prevista nella normativa
statale richiamata, così violando l'art. 117 della Costituzione;
che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento
il Presidente della Giunta regionale;
Considerato che la questione sub a) è manifestamente
inammissibile, avendo già la Corte dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma 7 dell'art. 19 denunciato (sentenza n. 210
del 1993);
che, quanto alla questione sub b), va rilevato che l'edilizia
residenziale pubblica è materia di competenza regionale (sentt. nn.
594 del 1990 e 727 del 1988), per la quale l'art. 88 n. 13 del d.P.R.
n. 616 del 1977 ha riservato allo Stato soltanto funzioni
programmatorie nonché, per quel che ora interessa, la
"determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la
fissazione dei canoni", ed il successivo art. 95 ha attribuito ai
comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le
funzioni amministrative concernenti le assegnazioni di tali alloggi,
in quanto di interesse esclusivamente locale;
che, pertanto, al di fuori della formulazione dei criteri
generali da osservare nelle assegnazioni, è di spettanza delle
Regioni la potestà legislativa nella materia e quindi la disciplina
attinente alle funzioni amministrative, non potendosi ammettere che
con la devoluzione di determinati compiti agli enti locali il d.P.R.
n. 616 del 1977 cit. abbia riservato allo Stato la relativa
competenza legislativa (sentenza n. 1115 del 1988);
che, nella specie, la norma regionale impugnata, nel precisare
quale tra gli organi comunali debba esercitare le specifiche funzioni
amministrative, non invade alcuna competenza dello Stato né
contrasta con l'art. 117 della Costituzione, ma anzi, indicando
l'organo monocratico (il sindaco), si uniforma alla legislazione
statale precedente (d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 cit.) che aveva
affidato tali attribuzioni al presidente dell'Istituto autonomo per
le case popolari e quindi sempre ad un organo monocratico;
che, per quanto concerne la questione sub c), una volta
riconosciuta la potestà legislativa della regione nella materia, non
può ritenersi in contrasto con l'art. 117 della Costituzione la
norma regionale impugnata che, disciplinando tra le ipotesi di
decadenza il difetto di stabile abitazione nell'alloggio, da parte
dell'assegnatario, si è uniformata alla disciplina statale -
integrata dalla deliberazione del CIPE del 19 novembre 1981, adottata
ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 457 del 1978 - la
quale, nel fissare appunto "criteri generali", ha previsto, tra
l'altro, identica fattispecie come causa di decadenza
dall'assegnazione (sent. n. 727 del 1988 cit.);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, della legge della
Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 108 della
Costituzione, dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Campi
Salentino, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19, comma 1, prima parte, della citata legge
regionale, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione
ed in relazione all'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dal
Pretore di Lecce con la stessa ordinanza;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19, comma 1, lett. b, della citata legge
regionale, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione,
dal Pretore di Lecce con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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