Ordinanza n. 327/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14d.l. 155/1993
usata come parametro
citata
- art. 2legge 9/1963
- art. 3legge 9/1963
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1,
lett. b), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 243, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre
1999 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra
l'INAIL e Zontini Lea iscritta al n. 291 del registro ordinanze 2000
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1a
serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di Zontini Lea e dell'INAIL
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Uditi l'avvocato Giuseppe De Ferrà per l'INAIL e l'Avvocato
dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che nel corso di una controversia in materia
previdenziale promossa contro l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la Corte di
cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 38 Cost.,
dell'art. 14, comma 1, lett. b), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155
(Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
che in base alla norma impugnata i lavoratori autonomi in
agricoltura aventi diritto all'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro debbono essere individuati, a decorrere dal 1° giugno 1993,
secondo i criteri di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ossia
con le medesime regole vigenti per l'assicurazione obbligatoria
contro l'invalidità e la vecchiaia; e poiché quest'ultima legge va
letta alla luce degli artt. 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9,
ne consegue che attualmente il lavoratore autonomo in agricoltura è
tutelato contro gli infortuni sul lavoro a condizione che si dedichi
a tale attività non più in maniera abituale (come avveniva in
precedenza), bensì in via esclusiva o prevalente;
che la controversia trae origine dall'infortunio mortale
occorso ad un lavoratore agricolo in data 12 settembre 1993;
che in fase di appello il tribunale, pur ritenendo che detto
lavoratore, svolgendo attività agricola in via non prevalente, non
potesse rientrare tra i soggetti aventi diritto all'assicurazione
obbligatoria, ha tuttavia riconosciuto che il medesimo doveva essere
tutelato in virtù del principio giuridico dell'affidamento, poiché
all'epoca dell'infortunio mortale egli aveva già pagato i contributi
relativi all'intero anno 1993;
che secondo la Corte rimettente, al contrario, il principio
dell'affidamento non può essere applicato direttamente dal giudice
in presenza di un sicuro dato normativo di segno contrario;
che, tuttavia, la norma impugnata viola i due parametri
costituzionali sopra richiamati nella parte in cui non prevede una
norma transitoria che garantisca adeguata tutela assicurativa ai
lavoratori agricoli autonomi nel passaggio dal vecchio al nuovo
regime;
che nel caso specifico, infatti, il lavoratore deceduto aveva
provveduto al pagamento dei contributi in virtù di un preciso
obbligo di legge, maturando in tal modo il diritto alla copertura
assicurativa fino al 31 dicembre 1993, sicché la norma impugnata,
intervenendo nel corso dell'anno, avrebbe dovuto prevedere una norma
transitoria che riconoscesse la spettanza di un diritto già
acquisito;
che pertanto il giudice a quo, sostenendo che il principio
dell'affidamento - già riconosciuto da questa Corte in numerose
sentenze, fra cui la n. 416 del 1999, la n. 179 del 1996 e la n. 311
del 1995 - debba essere tutelato e che, nella specie, ciò non sia
possibile a causa della norma impugnata, ha chiesto la declaratoria
di illegittimità di quest'ultima nei sensi sopra precisati;
che si è costituita in giudizio la vedova del lavoratore
deceduto, facendo proprie le considerazioni svolte dalla Corte di
cassazione e chiedendo l'accoglimento della questione;
che si è costituito in giudizio l'INAIL, chiedendo che la
questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo analogamente che la questione venga dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata.
Considerato che il giudice rimettente lamenta che la norma
impugnata, nel restringere il novero dei lavoratori agricoli autonomi
aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro, a decorrere dal 1° giugno 1993, non abbia dettato una
norma transitoria idonea a salvaguardare la posizione di quei
lavoratori che, nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, non hanno
più diritto alla copertura assicurativa;
che tale omissione si risolverebbe in una lesione del
principio giuridico dell'affidamento, avendo il lavoratore in
questione versato i contributi per l'intero anno 1993;
che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel
ritenere che il legislatore ha un'ampia discrezionalità nel dettare
le norme transitorie, con l'unico limite della ragionevolezza,
discrezionalità che si esercita nell'ambito della sua valutazione
politica (sentenza n. 179 del 1996);
che nel caso specifico non è ravvisabile una irrazionale
carenza di norme transitorie, poiché la norma impugnata, lungi
dall'istituire una modifica del regime assicurativo in questione con
effetti retroattivi - tale da poter astrattamente incidere in modo
irragionevole su situazioni regolate da leggi precedenti (v. sentenze
n. 525 del 2000 e n. 416 del 1999) - si limita a fissare una data a
partire dalla quale vengono modificate le condizioni di accesso alla
tutela previdenziale nei confronti di certe categorie di lavoratori
agricoli;
che nella particolare forma di assicurazione gestita
dall'INAIL vige il principio dell'automatismo delle prestazioni, le
quali vengono erogate al lavoratore non in base ad un rapporto
sinallagmatico con l'effettivo pagamento dei contributi (sentenza
n. 36 del 2000), bensì in relazione alla sussistenza dei requisiti
soggettivi ed oggettivi fissati dalla legge, sicché non può
invocarsi il principio dell'affidamento sostenendo che l'avvenuto
versamento contributivo per l'anno 1993 sia condizione da sola
sufficiente a far sorgere il diritto alla copertura assicurativa fino
al termine di quell'anno;
che questa Corte, d'altra parte, ha già scrutinato, nel
merito, la norma oggi in esame anche sotto il profilo del regime
ordinario successivo al 1° giugno 1993, non ravvisando alcuna lesione
di parametri costituzionali nel fatto che i lavoratori agricoli
autonomi vengano assicurati contro gli infortuni sul lavoro solo a
condizione che svolgano tale attività in via esclusiva o prevalente
(sentenza n. 26 del 2000);
che, pertanto, la presente questione deve ritenersi
manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art 14, comma 1, lett. b), del d.l.
22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla
Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:327 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte