Ordinanza n. 328/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/03/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 169Codice di procedura penale
- art. 510legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 171 e 509,
primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 21 marzo 1984 dal Pretore di Milano nel procedimento penale
a carico di Esperto Francesco, iscritta al n. 845 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 321 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Milano, premesso di aver inviato ad
Esperto Francesco, imputato del delitto di cui all'art. 116 del
regio-decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, una comunicazione
giudiziaria, notificata ai sensi dell'art. 169, primo comma, del
codice di procedura penale, e di aver successivamente emesso decreto
penale di condanna, non "notificato allo stesso domicilio della
comunicazione giudiziaria dato che - secondo la relata - da
informazioni assunte in luogo lo Esperto 'risulta sloggiato per
ignota destinazione da alcuni mesi'", ha, con ordinanza del 21 marzo
1984, sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 171,
quinto e sesto comma, e 509 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede la "legittimazione del difensore ad opporre
il decreto di condanna nell'ipotesi in cui la notifica del decreto
avvenga nei modi e nelle forme di cui all'art. 171 ultimi due commi",
per esserne diventata impossibile l'effettuazione "nel domicilio
dichiarato o eletto o determinato a norma del primo capoverso" dello
stesso articolo;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che il giudice a quo, nel dolersi del mancato
conferimento al difensore della "legittimazione ad opporre il decreto
penale", ha, in realtà, denunciato il solo art. 509 del codice di
procedura penale ( e, più in particolare, il suo primo comma:
"L'opposizione è proposta dall'interessato personalmente a mezzo di
procuratore speciale"), richiamando gli ultimi due commi dell'art.
171 unicamente perché è in base al loro combinato disposto che le
notificazioni "divenute impossibili nel domicilio dichiarato o eletto
o determinato a norma del primo capoverso" del medesimo articolo
debbono essere "eseguite mediante deposito nella cancelleria o
segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede e con
immediato avviso al difensore";
e che il giudice a quo richiede, in sostanza, alla Corte di
porre riparo ad una mancata previsione normativa, senza considerare
che il raggiungimento di tale obiettivo renderebbe, nel contempo,
necessario regolamentare ex novo le conseguenze derivanti dalla
mancata comparizione dell'imputato all'udienza (art. 510, primo
comma), nonché dalla non operatività del divieto della reformatio
in peius (art. 510, secondo comma), così implicando l'esercizio di
scelte discrezionali riservate al legislatore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal
Pretore di Milano con ordinanza del 21 marzo 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte