Ordinanza n. 328/1997
Altra decisione · depositata il 07/11/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 52legge 669/1996
- art. 5legge 669/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 52, secondo comma, lettera b), e 54 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 dal
pretore di Frosinone, sezione distaccata di Ceccano, nel procedimento
civile vertente tra Marco Roma ed il Servizio riscossione tributi di
Frosinone, iscritta al n. 1339 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 nel corso di
un giudizio di opposizione al pignoramento di mobili sottoposti ad
espropriazione forzata per la riscossione di imposte non pagate, il
pretore di Frosinone, sezione distaccata di Ceccano, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42 e 113 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma,
lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non
prevede che il figlio maggiorenne, non convivente con i genitori,
stabilito in altro nucleo familiare, possa proporre opposizione di
terzo all'esecuzione per i beni da esso acquistati e consegnati, per
l'uso, ai propri ascendenti, con atto di data certa anteriore a
quello di consegna del ruolo all'esattore, e dell'art. 54 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica, nella parte in cui
non prevede, in tale ipotesi, il potere del giudice di sospendere
l'esecuzione;
che le disposizioni denunciate, nel disciplinare l'opposizione di
terzi che pretendono di avere la proprietà o altro diritto reale sui
beni pignorati dall'esattore che procede alla riscossione coattiva
delle imposte non pagate, escludono la proponibilità
dell'opposizione da parte del coniuge e dei parenti ed affini entro
il terzo grado del contribuente, per quanto riguarda i mobili
pignorati nella casa di abitazione del contribuente debitore (art.
52), e prevedono che la procedura esecutiva non possa essere sospesa
dall'esattore se la sospensione non sia disposta dall'intendente di
finanza o dal pretore in seguito ad opposizione di terzo (art. 54);
che il giudice rimettente, richiamando la giurisprudenza
costituzionale (sentenze n. 358 del 1994 e n. 444 del 1995), ritiene
che tali norme siano dirette ad impedire frodi da parte del debitore
d'imposta sottoposto a riscossione coattiva, ma che tale esigenza non
può precludere ad una categoria di cittadini la possibilità di
ricorrere al giudice, al quale è demandato ordinariamente il
giudizio sull'opposizione di terzi all'esecuzione esattoriale, per
accertare la proprietà del bene sottoposto ad espropriazione;
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, sono
state emanate nuove disposizioni in materia di riscossione delle
imposte e l'intero secondo comma dell'art. 52 del d.P.R. n. 602 del
1973 è stato sostituito con l'art. 5, comma 4, lettera b-bis), del
d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di
finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 1997, n. 30;
che, a seguito delle innovazioni apportate dal legislatore, il
coniuge, i parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o
dei coobbligati possono proporre opposizione di terzi, per quanto
riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o
del coobbligato e negli altri luoghi a loro appartenenti, non solo
quando si tratti di beni costituiti in dote ma anche quando
dimostrino la proprietà acquisita con atto pubblico o scrittura
privata di data certa o per atto di donazione anteriori alla
presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di
accertamento dell'imposta;
che è stata modificata la norma denunciata che precludeva la
proponibilità dell'opposizione all'esecuzione e, pertanto, gli atti
vanno restituiti al giudice rimettente perché valuti se, in base
alla nuova disciplina, la questione sollevata sia tuttora rilevante
nel giudizio principale (vedi, in fattispecie analoga, a seguito
delle innovazioni apportate dal legislatore in tema di opposizione di
terzi all'esecuzione esattoriale, ordinanza n. 140 del 1997).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Frosinone, sezione
distaccata di Ceccano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte