Ordinanza n. 33/1971
Altra decisione · depositata il 01/03/1971 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 149 del
codice civile, promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1969 dal
tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Marrello
Nunzio e Spagnuolo Maria Palma, iscritta al n. 465 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37 dell'11 febbraio 1970.
Visti gli atti di costituzione di Marrello Nunzio e d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice
relatore Michele Fragali;
uditi l'avv. Cesare Gabriele, per il Marrello, ed i sostituti
avvocati generali dello Stato Francesco Agrò e Vito Cavalli, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con atto di citazione del 19 febbraio 1968 Nunzio
Marrello chiedeva che il tribunale di Cosenza dichiarasse lo
scioglimento o la nullità del matrimonio da lui contratto con Maria
Palma Spagnuolo per avere commesso errore sulle qualità, e quindi
sulla identità della persona della suddetta Spagnuolo e perché il
matrimonio, sia pure formalmente rato, non era stato consumato;
che all'udienza del 12 marzo 1969 le parti precisavano le
rispettive conclusioni ed in particolare il Marrello chiedeva che il
tribunale non ritenesse manifestamente infondata la questione di
costituzionalità dell'art. 149 del codice civile, per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione;
che il tribunale con ordinanza del 16 settembre 1969 accoglieva
l'istanza e dichiarava non manifestamente infondata la questione di
costituzionalità così come proposta e rimetteva gli atti del
procedimento alla Corte costituzionale;
che dinanzi a questa si costituiva per il Marrello l'avvocato
Cesare Gabriele e per il Presidente del Consiglio dei ministri l'avv.
dello Stato Luciano Tracanna;
Considerato che nelle more del giudizio dinanzi a questa Corte è
stata emanata la legge 1 dicembre 1970, n. 898, contenente norme sulla
disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;
che per siffatta sopravvenienza può rendersi necessaria una nuova
valutazione della rilevanza della questione sottoposta alla Corte
costituzionale;
che tale valutazione è di competenza dell'autorità giudiziaria
dinanzi alla quale la questione di costituzionalità è sorta, epperò
alla medesima vanno rinviati gli atti rispettivi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria
competente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte