Ordinanza n. 33/1984
Altra decisione · depositata il 15/02/1984 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28legge 33/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi
primo e quinto, della legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972, n.
31 e successive modificazioni (Riordinamento della disciplina in
materia edilizia abitativa e norme sulla espropriazione per pubblica
utilità) promossi con ordinanze emesse il 6 luglio 1982 e l'8 febbraio
1983 dalla Corte di Appello di Trento nei procedimenti civili vertenti
tra Nones Giovanni ed altri contro Comune di Trento e Bellini Giacomo
contro Provincia Autonoma di Trento, iscritte ai nn. 766 del registro
ordinanze 1982 e 288 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 88 e 232 del 1983.
Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che la Corte d'Appello di Trento ha con le ordinanze in
epigrafe sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28, primo e quinto comma, della legge provinciale di Trento
30 dicembre 1972, n. 31, come modificata dalla legge 23 ottobre 1974,
n. 33, della stessa Provincia in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo
comma, Cost., in quanto il criterio ivi stabilito per la determinazione
dell'indennità di esproprio non risponderebbe al giusto valore dei
beni espropriati, divergendo dalle prescrizioni poste a riguardo nella
sentenza n. 5 del 1980 di questa Corte;
ritenuto altresì che la Corte ha con ordinanza n. 270 del 1983
disposto la restituzione degli atti relativi ad altri giudizi, che la
stessa Corte d'Appello di Trento aveva promosso per sollevare identica
questione di costituzionalità; ciò, perché il giudice a quo
riesamini la rilevanza delle dedotte questioni alla stregua della legge
provinciale 2 maggio 1983, n. 14, ("Modificazioni ed integrazioni alla
normativa in materia di espropriazione"): la quale, intervenuta nelle
more degli anzidetti giudizi, modifica il regime indennitario e
stabilisce in quali casi gli organi competenti debbano procedere a
nuova determinazione dell'indennità;
considerato che per le considerazioni testé richiamate la
restituzione degli atti al giudice a quo va disposta anche con riguardo
al presente caso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte