Ordinanza n. 33/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 47/1985
usata come parametro
citata
- art. 587Codice di procedura penale
- art. 20legge 47/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 25
febbraio 1989 dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico
di Bonassin Bruno ed altra, iscritta al n. 272 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che con sentenza del Pretore di Lucca, divenuta
irrevocabile, era stata pronunciata condanna nei confronti dei sigg.
Bruno Bonassin e Bruna Cermassi per il reato edilizio di cui all'art.
20, lett. B), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed era stata
disposta la demolizione del manufatto abusivo ai sensi dell'art. 7,
ultimo comma, della stessa legge;
che, avendo il Pretore iniziato la procedura d'esecuzione
dell'ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 587 del codice di
procedura penale, i condannati avevano proposto incidente
d'esecuzione sostenendo la natura di provvedimento amministrativo del
predetto ordine di demolizione e chiedendo la sospensione
dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 44 della citata legge n. 47 del
1985, per aver presentato domanda di sanatoria del manufatto abusivo;
che il Pretore, assumendo la natura di pena accessoria
dell'ordine di demolizione in esame, aveva rigettato l'istanza ma
tale pronuncia era stata annullata dalla Corte di Cassazione, la
quale aveva ritenuto il predetto ordine costituire sanzione
amministrativa e non pena accessoria;
che il medesimo Pretore di Lucca, in sede di rinvio, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 7,
ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia
di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero
e sanatoria delle opere edilizie) in riferimento agli artt. 104,
primo comma e 101, secondo comma, Cost., assumendo che l'attribuzione
al giudice del potere-dovere d'emanare con la sentenza penale di
condanna un provvedimento di natura amministrativa rende inevitabile
l'interferenza dei poteri conferiti alla Pubblica Amministrazione con
la funzione giurisdizionale, così condizionando l'esercizio della
predetta funzione alle decisioni del potere amministrativo;
che, di conseguenza, secondo il giudice a quo, l'attribuzione
alla Pubblica Amministrazione del potere d'intervenire sull'esercizio
della funzione giurisdizionale, fino ad imporre la modifica di
statuizioni prese in sede giurisdizionale od a dare esecuzione alle
stesse, contrasta con il principio d'autonomia dell'ordine
giudiziario e con quello di soggezione del giudice soltanto alla
legge;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che non sussiste il denunziato contrasto della norma
impugnata con il principio di soggezione del giudice alla legge, di
cui all'art. 101 Cost., giacché è la legge ad imporre al giudice
ordinario d'adottare, nei casi previsti di mancato intervento
dell'autorità amministrativa, il provvedimento di demolizione
dell'opera abusiva;
che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, malgrado
qualche decisione contraria (ad es. Sez. III, 23 settembre 1987,
Lofonso) successivamente, sia a sezioni unite (Sez. Un., 10 ottobre
1987, Bruni) sia a sezioni semplici in numerorissime decisioni (ad
es., Sez. III, 18 dicembre 1987, Izzo; Sez. III, 8 aprile 1988,
Gregori; Sez. III, 13 aprile 1988, Palomba; Sez. III, 22 aprile 1988,
Medda; Sez. III, 22 aprile 1988, Palmas; Sez. III, 9 maggio 1988,
Florio; Sez. III, 24 maggio 1988, Melis; Sez. III, 27 maggio 1988,
Angelini; Sez. III, 27 giugno 1988, Serafino; Sez. II, 8 settembre
1988, Zerbini; Sez. III, 28 settembre 1988, Coppola) nonché nella
stessa sentenza di rinvio al giudice a quo (Sez. III, 8 aprile 1988,
Bonassin) ha ritenuto che l'ordine di demolizione di cui al citato
art. 7 della legge n. 47 del 1985 è emesso in via sostitutiva della
mancata esecuzione della demolizione da parte dell'autorità
amministrativa ed a chiusura di tutto un sistema sanzionatorio
amministrativo ed ha quindi natura di provvedimento amministrativo;
che, di conseguenza, alla stregua del diritto vivente, non
sussiste il denunziato contrasto con l'art. 104 Cost.;
che dal combinato disposto degli artt. 101, secondo comma e 104,
primo comma, Cost. non si ricava alcun principio di valore
costituzionale che impedisca al giudice ordinario l'emanazione, in
via sostitutiva, di provvedimenti amministrativi;
che nel caso di specie, non essendo stato emanato dall'Autorità
amministrativa alcun provvedimento incompatibile con l'ordine di
demolizione, il giudice a quo non ha altro obbligo se non quello di
rinviare gli atti all'Autorità amministrativa per l'esecuzione
dell'ordine di demolizione;
che, pertanto, la proposta questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) sollevata, in riferimento agli artt. 104, primo comma e
101, secondo comma, Cost., dal Pretore di Lucca con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte