Ordinanza n. 33/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/02/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 221/1988
- art. 3legge 537/1993
usata come parametro
citata
- art. 1legge 537/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22
giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie), così come interpretato
dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica), promossi con due
ordinanze emesse entrambe il 2 febbraio 1994 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio rispettivamente sui ricorsi
riuniti proposti da Patrizia Degano ed altri contro il Ministero di
grazia e giustizia ed altri e sui ricorsi riuniti proposti da Aldo
Susi ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritte ai
nn. 479 e 755 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 37 e 47, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Salvatore Ambrosino ed altri
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 2
febbraio 1994 nel corso di altrettanti giudizi promossi da numerosi
dipendenti del Ministero di grazia e giustizia e pervenute alla Corte
costituzionale rispettivamente il 13 luglio e l'11 ottobre 1995 (R.O.
nn. 479 e 755 del 1995), il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del
personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), così come
interpretato dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);
che l'art. 3, comma 61, della legge n. 537 del 1993 -
autoqualificandosi come norma interpretativa dell'art. 1 della legge
n. 221 del 1988, con il quale è stata estesa al personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie l'indennità attribuita dalla
legge 19 febbraio 1981, n. 27 ai magistrati - stabilisce che
l'indennità corrisposta al personale amministrativo giudiziario è
da considerare nella misura vigente alla data 1 gennaio 1988, quindi
senza l'adeguamento automatico triennale previsto per i magistrati;
che, secondo le ordinanze di rimessione, l'interpretazione
imposta dalla norma denunciata, discostandosi da quella
giurisprudenziale e non consentendo l'adeguamento periodico
dell'indennità, determinerebbe una lesione del principio di
eguaglianza (art. 3 della Costituzione), giacché non sarebbe
ragionevole la diversità di trattamento del personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie, rispetto ai magistrati, nel
calcolo di indennità riferite ad attività connesse. Inoltre la
progressiva svalutazione dell'emolumento, non giustificata da una
corrispondente diminuzione quantitativa e qualitativa delle
prestazioni richieste al personale amministrativo giudiziario né
collegata a situazioni di emergenza, lederebbe il principio di
adeguatezza e proporzionalità della retribuzione (art. 36 della
Costituzione);
che in entrambi giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza
delle questioni di legittimità costituzionale, del tutto analoghe ad
altre in precedenza decise dalla Corte con la sentenza n. 15 del
1995;
che in uno dei giudizi (r.o. n. 755 del 1995) si sono costituite
alcune delle parti private del processo principale, chiedendo
l'accoglimento della questione, in quanto l'interpretazione autentica
disposta dall'art. 3, comma 61, della legge n. 537 del 1993 sarebbe
irragionevole ed in contrasto con i principi di eguaglianza e di
proporzionalità della retribuzione.
Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto le medesime
disposizioni e proponendo questioni identiche, possono essere riuniti
per essere decisi congiuntamente;
che una questione di legittimità costituzionale analoga a quelle
ora sollevate è stata già dichiarata non fondata dalla Corte
(sentenza n. 15 del 1995). L'art. 3, comma 61, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, che interpreta l'art. 1 della legge 22 giugno
1988, n. 221, non irragionevolmente esclude l'estensione al personale
amministrativo del sistema di adeguamento automatico dell'indennità
previsto per i magistrati: la diversità di regime giuridico delle
indennità in questione è giustificata dalla mancanza di omogeneità
tra le due diverse categorie di dipendenti e dal diverso meccanismo
di determinazione del loro trattamento retributivo, basato solo per i
magistrati sull'aggiornamento periodico nella misura percentuale pari
alla media degli incrementi realizzati dai pubblici dipendenti,
anziché sulle regole comuni del pubblico impiego applicate invece al
personale amministrativo giudiziario;
che, inoltre, il principio di proporzionalità e sufficienza
della retribuzione non implica l'indicizzazione delle indennità
corrisposte, dovendo in ogni caso essere valutata la retribuzione nel
suo complesso e non con riferimento ad uno solo degli elementi che
concorrono a comporre il trattamento retributivo totale;
che analoghe questioni sono state dichiarate manifestamente
infondate (ordinanze nn. 451 e 98 del 1995);
che non vengono ora addotti profili nuovi e diversi rispetto a
quelli già esaminati dalla Corte;
che, conseguentemente, le questioni di legittimità
costituzionale devono essere dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22
giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie), così come interpretato
dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.
Il Presidente: Mengoni
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte