Ordinanza n. 330/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1991 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 528Codice penale
- art. 725Codice penale
- art. 14legge 47/1948
- art. 15legge 47/1948
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. unico della
legge 17 luglio 1975, n. 355 (Esclusione dei rivenditori
professionali della stampa periodica e dei librai dalla
responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale
e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47),
promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1991 dal Pretore di
Venezia - Sezione distaccata di S. Donà di Piave nel procedimento
penale a carico di Fabio Nardin, iscritta al n. 256 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che, con ordinanza 21 febbraio 1991, il Pretore di
Venezia - Sezione distaccata di S. Donà di Piave, sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. unico della legge
17 luglio 1975, n. 355 ritenuto incompatibile con la disposizione di
cui all'art. 21 della Costituzione;
che riferiva il Pretore nell'ordinanza che il Procuratore della
Repubblica competente aveva tratto a giudizio tale Nardin Fabio per
rispondere del delitto di cui all'art. 528 cod. pen. perché sorpreso
a detenere dodici videocassette, a contenuto pacificamente osceno,
allo scopo di farne commercio;
che i difensori del Nardin avevano, però, depositato lista
testimoniale chiedendo di provare che l'imputato è titolare di una
rivendita di giornali, con l'intento di sostenere l'applicabilità
dell'articolo unico di cui alla legge citata;
che a quel punto - ad avviso del rimettente - sarebbe
pregiudiziale, rispetto alla tesi difensiva, l'accertamento della
legittimità costituzionale della legge che si vorrebbe estendere
all'ipotesi di specie: legittimità di cui il Pretore dubita, in
quanto la legge invocata presupporrebbe la liceità delle
pubblicazioni oscene, così contraddicendo il disposto costituzionale
che non consente ad una legge ordinaria di "disciplinare tali
pubblicazioni per un fine diverso da quello di prevenirle o di
reprimerle";
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la
quale ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità della questione per
irrilevanza, in quanto la legge, della cui illegittimità
costituzionale il Pretore dubita, non è applicabile ai rivenditori
di materiale audiovisivo, ma soltanto ai titolari di rivendite di
giornali, riviste etc.. .. .., e limitatamente all'oggetto della loro
normale attività di commercio; in proposito l'Avvocatura richiama la
sentenza n. 1063 del 1988 di questa Corte;
che, comunque, l'Avvocatura chiede che la questione sia
riconosciuta manifestamente infondata, non essendovi nella legge
impugnata alcun contrasto con l'art. 21 della Costituzione;
Considerato che l'eccezione di inammissibilità prospettata non
può essere accolta perché la richiamata sentenza di questa Corte si
riferisce alla inestensibilità della legge all'ipotesi del
rivenditore che, non essendo titolare di edicola o di rivendita di
giornali, esercita esclusivamente commercio di videocassette oscene
in appositi locali, mentre nel caso in esame la difesa intendeva
provare che le videocassette erano detenute per il commercio nel
contesto di una rivendita di giornali di cui il Nardin è titolare;
che, in tale diversa ipotesi, spetta al giudice di merito
ritenere la rilevanza in quanto a lui stesso è poi demandato il
giudizio sui limiti di applicabilità della legge;
che egli, perciò, ha ritenuto che, prima del giudizio sui
limiti di applicabilità, debba essere decisa la questione di
legittimità costituzionale della legge, non potendo discutersi
sull'applicabilità di una norma che il giudice opina incompatibile
con la Costituzione;
che la questione appare, invece, manifestamente infondata - come
pure osserva l'Avvocatura - perché nella legge, non solo non esiste
alcun riconoscimento di liceità del commercio di pubblicazioni
oscene, ma esiste, anzi, il contrario, proprio per il fatto che
l'articolo unico stabilisce una causa eccezionale di non punibilità
per l'edicolante (comma primo) nei limiti di cui al comma terzo: il
che vuol dire che il fatto sarebbe di per sé punibile nell'area
dell'art. 528 cod. pen. E sono note le ragioni che, nel suo potere
discrezionale, hanno indotto il legislatore a concedere
eccezionalmente la detta esclusione dalla punibilità;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n.
355, sollevata dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di S.
Donà di Piave, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con
ordinanza 21 febbraio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente e redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte