Art. 725 c.p.Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).

Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 173 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art725 · fonte su Normattiva