Ordinanza n. 330/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 5/1975
- art. 31d.P.R. 805/1975
usata come parametro
citata
- art. 1legge 1497/1939
- art. 9legge 1497/1939
- art. 31d.P.R. 441/2000
- art. 17d.P.R. 441/2000
- art. 166Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
- art. 1legge 352/1997
- art. 166legge 352/1997
- art. 140d.P.R. 441/2000
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, della legge 29 gennaio 1975, n. 5 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la
istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali),
promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 2001 dal Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sul ricorso
proposto da P. F. ed altri contro l'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, iscritta al
n. 28 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
Visti l'atto di costituzione di P. F. ed altri nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2002 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Uditi l'avvocato Salvatore Pensabene Lionti per P. F. ed altri e
l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione Siciliana solleva, con ordinanza del 7 febbraio 2001,
depositata il 2 novembre 2001 (pervenuta alla Corte il 3 gennaio
2002), questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, della legge 29 gennaio 1975, n. 5 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la
istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali), in
riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che, nel giudizio principale, i ricorrenti hanno impugnato il
decreto con il quale l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione della Regione Siciliana ha dichiarato di
notevole interesse pubblico "la punta orientale della baia di Lido
Rossello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del
relativo regolamento di esecuzione", eccependo, tra l'altro,
l'irregolare composizione dalla Commissione provinciale per la
compilazione degli elenchi delle bellezze naturali (infra Commissione
provinciale) in occasione dell'adunanza che ha preso in esame le
bellezze naturali oggetto del decreto;
che, ad avviso del giudice a quo è "inammissibile ed
infondata" la censura con la quale gli appellanti eccepiscono la
"irregolare composizione" della Commissione provinciale
"relativamente al numero di esperti presenti", mentre "la mancata
partecipazione del sindaco del comune di Realmonte al procedimento
decisionale per l'emanazione del provvedimento di imposizione del
vincolo non costituisce violazione di legge" e sarebbe altresì
"manifestamente infondata" la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31 del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805,
sollevata in relazione all'art. 128 della Costituzione, nella parte
in cui non include tra i componenti la Commissione provinciale il
sindaco del comune in cui ricadono le zone di interesse ambientale e
paesaggistico;
che, ad avviso del rimettente, l'art. 2, secondo comma, della
legge 29 gennaio 1975, n. 5, "nella parte in cui, attribuendo al
legislatore delegato il potere di riorganizzare gli organi consultivi
del Ministero dei beni culturali e ambientali" "non fissa i principi
e i criteri direttivi ai quali il Governo si sarebbe dovuto
attenere", si porrebbe invece in contrasto con l'art. 76 della
Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo i principi ed i criteri
direttivi in materia di riorganizzazione e ristrutturazione degli
organi consultivi non sarebbero "ricavabili aliunde" e, proprio per
questo, avrebbero dovuto essere fissati dalla legge di delegazione,
poiché sarebbero possibili molteplici soluzioni in materia di
composizione, quorum struttura e compiti assegnati a questi organi;
che, secondo il rimettente, la considerazione che il primo
comma della norma censurata reca principi e criteri direttivi
specifici e puntuali relativamente alla disciplina degli affari
generali e del personale rafforzerebbe il dubbio in ordine
all'illegittimità della disposizione, dato che "non si comprende"
perché identica modalità non sia stata fissata per la
riorganizzazione degli organi consultivi;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque infondata;
che, secondo la difesa erariale, la Commissione provinciale
per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, prevista
dall'art. 2 della legge n. 1497 del 1939, è stata successivamente
regolamentata dall'art. 31 del d.P.R. n. 805 del 1975, decreto
quest'ultimo abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 29 dicembre 2000,
n. 441; l'intera materia dei beni ambientali è stata disciplinata ex
novo dal d.P.R. n. 441 del 2000 e dal d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368,
il quale ha soppresso il Ministero per i beni culturali ed ambientali
ed ha istituito il Ministero per i beni e le attività culturali;
l'art. 166 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ha, infine, abrogato
la legge n. 1497 del 1939;
che, ad avviso dell'Avvocatura, la questione sarebbe, quindi,
inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto riguarda norme
abrogate, e, nel merito, sarebbe comunque infondata, dal momento che
l'art. 2 della legge n. 5 del 1975, al terzo comma, stabilisce
principi e criteri direttivi concernenti anche le norme emanate ai
sensi del secondo comma;
che nel giudizio si sono altresì costituiti gli appellanti
nel processo principale chiedendo, in linea principale, che la Corte
dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, sesto comma,
del d.P.R. n. 805 del 1975 e, in subordine, che la questione sia
accolta, sulla scorta di argomentazioni sostanzialmente coincidenti
con quelle svolte dal rimettente.
Considerato che, anteriormente all'ordinanza di rimessione, il
d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), con l'art. 166
ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497, recando una diversa
disciplina dei beni soggetti a tutela e fissando, altresì, una nuova
composizione della Commissione provinciale (art. 140), che vede la
partecipazione, tra gli altri, dei "sindaci dei comuni interessati";
che, inoltre, l'art. 17 del d.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441
(Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni
e le attività culturali) ha abrogato, tra gli altri, il d.P.R.
3 dicembre 1975, n. 805, ed in precedenza - sempre in data anteriore
all'ordinanza di rimessione - il d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, in
luogo del Ministero per i beni culturali e ambientali, ha istituito
il Ministero per i beni e le attività culturali;
che, nonostante le modificazioni del complessivo quadro
normativo di riferimento, nel quale si inscrive la questione di
legittimità costituzionale, siano anteriori alla data dell'ordinanza
di rimessione, esse non risultano prese in considerazione dal giudice
a quo il quale non ha conseguentemente valutato se possano incidere
sui profili di rilevanza della questione;
che, secondo un indirizzo consolidato nella giurisprudenza di
questa Corte, in mancanza di ogni argomentazione al riguardo, la
questione sollevata deve pertanto essere dichiarata manifestamente
inammissibile (tra le molte, ordinanze n. 148 del 2001 e n. 523 del
2000).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge
29 gennaio 1975, n. 5 (Conversione in legge, con modificazioni, del
d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del
Ministero per i beni culturali e ambientali), sollevata dal Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento
all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte