Ordinanza n. 331/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 46d.P.R. 597/1973
- art. 48d.P.R. 597/1973
- art. 42d.P.R. 601/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 46, primo
comma e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina
dell'IRPEF) e art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina
delle agevolazioni tributarie) promossi con due ordinanze emesse il 19
novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini
Imerese nei procedimenti sui ricorsi proposti da Scaglione Francesca e
Di Martino Salvatore iscritte ai nn. 213 e 214 del registro ordinanze
1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 bis
dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 19 novembre 1984
(comunicate il 5 e notificate l'8 febbraio 1985; pubblicate nella G.U.
n. 131 bis del 5 giugno 1985 e iscritte ai nn. 213 e 214 R.O. 1985) su
separati ricorsi di Scaglione Francesca e di Di Martino Salvatore la
Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese ha ritenuto
rilevante e, in riferimento all'art. 36 Cost., non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46
comma primo e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 42 d.P.R. 29
settembre 1973, n. 601 nella parte in cui consentono che l'indennità
integrativa speciale, istituita con l. 27 luglio 1959, n. 329, concorre
a formare il reddito complessivo ai fini dell'applicazione delle
aliquote progressive.
Considerato che la Corte, con sent. 6 dicembre 1984, n. 277, ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale,
sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 53 Cost., degli artt. 46
comma primo e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 42 d.P.R. 29
settembre 1973, n. 601 nella parte in cui consentono che l'indennità
integrativa speciale, istituita con l. 27 luglio 1959, n. 329, concorre
a formare il reddito complessivo netto ai fini dell'applicazione delle
aliquote progressive e che tale declaratoria assorbe la limitata
questione sollevata dal giudice a quo, il quale, pur nel più stretto
ambito, non prospetta argomenti idonei a indurre questa Corte a
divergere dal precedente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 213 e 214 R.O. 1985,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 46 comma primo e 48 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'IRPEF) e 42 d.P.R.. 29
settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) nella
parte in cui consentono che l'indennità integrativa speciale,
istituita con l. 27 luglio 1959, n. 329, concorra a formare il reddito
complessivo al fine dell'applicazione delle aliquote progressive,
sollevata, in riferimento all'art. 36 Cost., dalla Commissione
tributaria di primo grado di Termini Imerese.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte