Ordinanza n. 331/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina
del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa l'11
febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Verbania, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 prima serie speciale
dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Rebecchi
Franco, che aveva proposto ricorso avverso il provvedimento con il
quale l'Intendenza di finanza di Novara aveva respinto la sua istanza
di rimborso della ritenuta d'imposta operata sull'indennità di
buonuscita corrispostagli dall'Enpas, la Commissione tributaria di
primo grado di Verbania ha sollevato, con ordinanza dell'11 febbraio
1985, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della
disciplina del contenzioso tributario"), in riferimento agli artt.
101, secondo comma e 108, secondo comma, Cost.;
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata,
secondo la quale alla liquidazione e al pagamento dei compensi dei
componenti le commissioni tributarie provvede l'intendenza di finanza
su proposta del presidente della commissione, violerebbe il principio
di indipendenza e di imparzialità del giudice nei casi in cui, come
in quello in esame, una delle parti del giudizio è l'intendenza di
finanza, dalla quale i giudici sono retribuiti (né potrebbe
ricorrersi all'istituto dell'astensione di cui all'art. 51 c.p.c.,
poiché tale soluzione bloccherebbe, in molti procedimenti,
l'attività delle commissioni);
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per
tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per
l'infondatezza della questione;
Considerato che la questione appare palesemente irrilevante, in
quanto la disposizione censurata non incide sul rapporto che il
giudice a quo è chiamato a decidere, né essa concerne la
composizione dell'organo giudicante; di conseguenza, è una
disposizione che sotto nessun profilo può trovare applicazione da
parte del giudice stesso;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma e
108, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria
di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte