Ordinanza n. 331/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1989 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 195Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 1Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 183Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 45legge 103/1975
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 21Costituzione
- art. 41Costituzione
- art. 43Costituzione
- art. 1legge 103/1975
- art. 183legge 103/1975
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, del d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), in relazione agli artt. 1 e 183 dello stesso
d.P.R., nel testo novellato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975,
n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e
televisiva), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1988 dal
Pretore di Cosenza nel procedimento penale a carico di Tenuta
Giuseppe Sabatino, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Cosenza dubita, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 43 Cost., della
legittimità costituzionale dell'art. 195, in relazione anche agli
artt. 1 e 183, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come novellati
dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui
non consentono che possano essere liberamente installati, stabiliti
ed esercitati impianti di comunicazione via etere costituiti da
apparecchi rice-trasmittenti di debole potenza e comunque funzionanti
in ambito locale;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
giudizio, ha chiesto che la predetta questione sia dichiarata
inammissibile o comunque infondata;
Considerato che la questione, prospettata in relazione all'art. 3
Cost. assumendo a parametro la condizione giuridica degli impianti di
diffusione radiofonica e televisiva, è stata dichiarata non fondata
con la sentenza n. 237 del 1984 e manifestamente infondata con
numerose pronuncie successive (da ultime, sentenza n. 1030 del 1988 e
ordinanza n. 13 del 1989);
che la medesima questione, in riferimento all'art. 21 Cost., è
stata dichiarata non fondata con quest'ultima sentenza e
manifestamente infondata, in riferimento all'art. 41 Cost., con
l'ordinanza n. 35 del 1987; che le ragioni che nella citata sentenza
n. 1030 del 1988 (paragrafi 10 e 11) sono state poste a base della
declaratoria d'illegittimità costituzionale dei predetti artt. 1,
183 e 195 in quanto assoggetta(va)no a concessione, anziché ad
autorizzazione, l'impianto ed esercizio degli apparecchi
radioelettrici di debole potenza, conducono a ritenere manifestamente
infondata anche la questione prospettata in riferimento all'art. 43
Cost.;
che pertanto, non essendo stati addotti argomenti nuovi rispetto
a quelli già esaminati, tutte le predette questioni vanno dichiarate
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 195, in relazione agli artt. 1 e 183, del
d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), come modificati dall'art. 45 della legge 14
aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica
e televisiva), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 43
della Costituzione dal Pretore di Cosenza con ordinanza del 6 luglio
1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte