Ordinanza n. 331/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1999 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 5/1992
- art. 2legge 5/1992
- art. 3legge 5/1992
- art. 4legge 5/1992
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, e 4
del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la
perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma
dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale
n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché
perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia), convertito,
con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, promossi con tre
ordinanze emesse il 12 giugno 1996 dal Tribunale amministrativo
regionale della Toscana rispettivamente iscritte ai nn. 200, 201, e
202 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di Serino Lorenzo ed altro, Varone
Egidio ed altri, Cangini Gian Franco ed altro, nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella udienza pubblica del 27 aprile 1999 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Uditi l'avvocato Giusto Puccini per Serino Lorenzo ed altro, Varone
Egidio ed altri, Cangini Gian Franco ed altro e l'Avvocato dello
Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che nel corso di separati giudizi proposti da numerosi
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza,
inquadrati nei gradi di vice brigadiere, brigadiere, maresciallo
ordinario e maresciallo capo (VI livello retributivo), tendenti ad
ottenere l'estensione, in loro favore, del trattamento economico
riconosciuto al personale della polizia di Stato avente la qualifica
di sovrintendente capo, con l'attribuzione del corrispondente livello
retributivo (VII) e della relativa indennità pensionabile, con
decorrenza 1 gennaio 1987, l'adito Tribunale amministrativo regionale
della Toscana, con ordinanze del 12 giugno 1996 (r.o. nn. 200, 201,
202), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, 2, 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di
spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di
giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al
personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di
polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n.
216, per contrasto con gli artt. 3, 36, 97 e 136 della Costituzione;
che il collegio remittente, nella considerazione che il
legislatore abbia inteso perseguire, sin dalla legge 1 aprile 1981,
n. 121, l'obiettivo della parificazione, anche sotto il profilo
economico, tra tutte le forze d'ordine pubblico e di sicurezza,
finalizzato ad una maggiore armonizzazione dei vari Corpi di polizia
in base al criterio funzionale, come dimostrerebbe anche la
sopravvenuta normativa e le varie pronunzie sulla legittimità
costituzionale di alcune disposizioni di questa (sentenze n. 277 del
1991; n. 455 del 1993), sottolinea come, con gli artt. 3 e 4 del
d.-l. n. 5 del 1992, verrebbe sostanzialmente frustrata, nel periodo
intercorrente fino all'entrata in vigore del citato d.-l.
l'equiparazione economica tra i livelli retributivi dei sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza ed i
corrispondenti livelli retributivi delle forze di polizia, in
contraddizione con le finalità perseguite dalla legge delega n. 216
del 1992;
che, ad avviso del giudice a quo, la diversità di posizioni
introdotta dalla disciplina transitoria violerebbe l'art. 3 della
Costituzione, a causa della disparità di trattamento tra personale
adibito a funzioni equivalenti e, conseguentemente, gli artt. 36, 97
e 136 della Costituzione;
che nei giudizi innanzi alla Corte si sono costituite alcune
parti private, che hanno condiviso e sostenuto le ragioni dedotte dal
giudice a quo nelle ordinanze di rimessione;
che nei giudizi introdotti con le citate ordinanze è, altresì,
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la
inammissibilità o la infondatezza delle questioni, in particolare
osservando che la censura di incostituzionalità sarebbe rivolta
avverso una normativa transitoria e che, in relazione alla presunta
violazione dell'art. 3 della Costituzione, gli ordinamenti
raffrontati presenterebbero peculiarità proprie, giacché l'uno
(Forze di polizia di Stato) è ad ordinamento civile; l'altro (Arma
dei carabinieri e Guardia di finanza) è ad ordinamento militare, con
la conseguenza che, ancorché il criterio direttivo della delega sia
stato quello di perseguire una tendenziale omogeneità tra i diversi
ordinamenti, tuttavia non sarebbe possibile rendere identiche
situazioni tra loro geneticamente diverse e che, comunque, il
criterio suddetto non potrebbe spiegare effetti su una normativa
transitoria che, per sua natura, ha un contenuto tendenziale e non
definitivo;
che, sempre ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, il
profilo del dedotto contrasto con gli artt. 36 e 97 della
Costituzione, sarebbe inammissibile, atteso che il giudice a quo non
avrebbe indicato la specifica rilevanza e fondatezza in relazione
alla fattispecie all'esame, mentre, con riferimento alla pretesa
violazione dell'art. 136 della Costituzione, vi sarebbe stata la
piena ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 277
del 1991 e nel contempo non sussisterebbe un principio costituzionale
relativo alla intangibilità della carriera del pubblico dipendente
ad opera del legislatore, il quale può, invece, attuare i necessari
interventi di riassetto, pur nell'ambito del rispetto dei principi
costituzionali di ragionevolezza e buon andamento della pubblica
amministrazione;
che, nell'imminenza della data stabilita per l'udienza,
l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, con la
quale insiste affinché la questione sia dichiarata inammissibile ed
infondata, in particolare, ricostruisce la vicenda che ha dato luogo
alle tre ordinanze di rimessione, e sottolinea che né la sentenza n.
277 del 1991 della Corte, né le sentenze rese dai giudici
amministrativi si sarebbero pronunciate in ordine alla
omogeneizzazione retributiva tra le varie forze di polizia, ma si
sarebbero limitate, l'una, a disporre l'equiparazione tra i gradi dei
sottufficiali dei carabinieri e le qualifiche del ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato e, le altre, ad incidere sulla
comparazione tra le qualifiche e le funzioni previste dal nuovo
ordinamento della Polizia di Stato e le funzioni conferite ai vari
gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;
che la censura di incostituzionalità delle norme in esame per
contrasto con gli artt. 36 e 97 della Costituzione sarebbe - sempre
ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato - inammissibile,
atteso che il giudice remittente non ne avrebbe indicato la specifica
rilevanza ed i profili di violazione nell'ambito della concreta
fattispecie all'esame;
che anche le parti private costituite, nell'imminenza della data
stabilita per la pubblica udienza, hanno depositato memorie, nelle
quali ribadiscono le proprie ragioni.
Considerato che le tre ordinanze sollevano questioni identiche,
sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che questa Corte ha avuto occasione di precisare che il d.-l. 7
gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo
1992, n. 216, è una tipica misura di perequazione del trattamento
economico (oltre del connesso regime ordinamentale), che rientra
nella discrezionalità legislativa - fermo per ogni intervento
legislativo il limite generale della ragionevolezza come svolgimento
dell'art. 3 della Costituzione - (sentenza n. 63 del 1998; ordinanza
n. 151 del 1999), e che esso è andato oltre il semplice adeguamento
alla statuizione di incostituzionalità contenuta nella sentenza n.
277 del 1991, per la parte relativa alla mancata comparazione tra
ispettori e sottufficiali dei carabinieri nella tabella "C" allegata
alla legge n. 121 del 1981 (sentenze n. 63 del 1998 e n. 465 del
1997; ordinanza n. 151 del 1999);
che il legislatore con una scelta precisa ha intenzionalmente
voluto non solo colmare il vuoto di comparazione ed equiparazione per
i sottufficiali dei carabinieri, ma anche procedere ulteriormente
alla unificazione (completa a decorrere dal 1 gennaio 1992) del
trattamento economico (allineandolo sui livelli VI, VI-bis e VII) di
tutti i sottufficiali (e qualifiche corrispondenti) di polizia, sia
ad ordinamento militare che civile compresi quelli mantenuti al di
fuori dell'oggetto della citata pronuncia della Corte n. 277 del
1991, e delle conseguenti decisioni dei giudici amministrativi
(sentenza n. 63 del 1998; ordinanza n. 151 del 1999);
che, con riferimento agli interventi legislativi nella materia di
cui si tratta, deve essere distinto un primo periodo (transitorio),
caratterizzato dai riflessi sostanziali derivanti dalle diverse forme
di progressione nelle qualifiche e nei gradi, pur nella tendenza alla
omogeneizzazione economica (disposta in linea di principio con la
legge n. 121 del 1981 attraverso il meccanismo della estensione
automatica e del rinvio al trattamento della Polizia di Stato, ma
destinata ad affinarsi nel tempo), dal sistema definitivo attuato con
l'esercizio della duplice delega legislativa contenuta nella legge n.
216 del 1992, avente lo scopo di conseguire una omogeneità delle
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego e un
completo equilibrio della disciplina degli ordinamenti del personale
con una sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi
trattamenti economici (sentenze nn. 65 e 465 del 1997, n. 63 del
1998; ordinanza n. 151 del 1999);
che la pretesa avanzata dai sottufficiali dei carabinieri e della
guardia di finanza relativa all'anzidetto periodo transitorio urta
contro la finalità del primo intervento di adeguamento diretto a
ridurre le discrasie e le differenze, che stavano verificandosi nei
confronti dei vice sovrintendenti e sovrintendenti rispetto alle
altre forze di polizia, sottolineate dalla sentenza n. 63 del 1998 e
dall'ordinanza n. 151 del 1999;
che la tendenziale omogeneità dei trattamenti non comporta, si
noti, nel periodo transitorio, una continua identità di posizioni
economiche, attese le residue differenze di compiti e di ordinamenti
e quindi di livelli funzionali, essendo nettamente distinta la
posizione del VII livello e dei sovrintendenti capo della Polizia
rispetto a quella dei sottufficiali dei carabinieri e della Guardia
di finanza collocati nel VI livello;
che, infine, solo dopo la revisione dei ruoli dei gradi e delle
qualifiche, da attuarsi con la richiamata delega legislativa, doveva
operare in pieno il principio di equiordinazione dei trattamenti
economici, in adempimento dei criteri direttivi della delega stessa;
che le censure proposte con l'ordinanza di rimessione si
riferiscono ad un periodo anteriore all'attuazione della delega
legislativa e non destinato ad essere disciplinato dalla stessa, per
cui non possono essere invocati i principi e i criteri direttivi
fissati per l'esercizio della funzione legislativa ai sensi dell'art.
76 della Costituzione, destinati ad operare rispetto ai decreti
delegati;
che anche i profili relativi agli artt. 36 e 97 della
Costituzione, come genericamente indicati, sono manifestamente privi
di fondamento in quanto non sussiste un contrasto con dette
disposizioni, attesi i livelli retributivi e la richiamata situazione
transitoria organizzativa e funzionale dei ruoli dei sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
che pertanto deve essere dichiarata la manifesta infondatezza
delle questioni di legittimità costituzionale sotto ogni profilo
denunciato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del
d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la
perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma
dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale
n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché
perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia), convertito,
con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 136 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte