Ordinanza n. 331/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/09/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 549/1995
- art. 5-bislegge 333/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), sostitutivo del comma 6 dell'art. 5-bis del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto
1992, n. 359, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1996 dal
tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra
Augusto Cartisano e il comune di Reggio Calabria, iscritta al n. 43
del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice
relatore Franco Bile;
Ritenuto che il tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza
emessa in data 17 maggio 1996, pervenuta alla Corte costituzionale
l'8 gennaio 2001 (r.o. n. 43 del 2001), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), sostitutivo del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, per
violazione degli artt. 3, primo comma, e 42, secondo e terzo comma,
della Costituzione, che, regolando la misura del risarcimento del
danno per l'occupazione illegittima dei fondi privati, impone
l'adozione del criterio già dettato per il calcolo dell'indennità
di espropriazione;
che, ad avviso del collegio rimettente, tale disposizione
determinerebbe, in primo luogo, una violazione del principio di
uguaglianza, equiparando gli effetti economici della perdita del bene
per fatto illecito a quelli dell'espropriazione secundum legem;
inoltre, regolando le conseguenze economiche del fatto illecito di
occupazione appropriativa sul modello dell'indennizzo, vanificherebbe
la limitazione costituzionale del potere di esproprio della pubblica
amministrazione ai soli casi previsti dalla legge, senza che tale
ipotesi ablativa sia legislativamente configurata.
Considerato che la disposizione è già stata dichiarata
costituzionalmente illegittima in parte qua con la sentenza n. 369
del 1996, e identiche questioni, successivamente pervenute all'esame
della Corte, sono state dichiarate manifestamente inammissibili
(ordinanze nn. 413 e 434 del 1996; n. 105 del 1997; n. 209 del 1998);
che ciò comporta la manifesta inammissibilità della odierna
questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), sostitutivo del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo e
terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Reggio Calabria,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte