Ordinanza n. 332/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 101Costituzione
- art. 108Costituzione
- art. 202Costituzione
citata
- art. 19d.P.R. 638/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 278, terzo
comma, e 283, secondo comma, del testo unico della finanza locale
approvato con r. d. 14 settembre 1931 n. 1175; promosso con ordinanza
emessa il 3 giugno 1985 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 687
del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione del Comune di Arenzano nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che contro una serie di avvisi di accertamento, aventi ad
oggetto l'imposta decennale sugli incrementi di valore delle aree
fabbricabili prevista dalla l. 5 marzo 1963 n. 246, i contribuenti De
Filippi Enrico ed altri presentavano separati ricorsi alla
Commissione comunale per i tributi locali di Arenzano, la quale, dopo
averli riuniti, li accoglieva in parte;
che avverso detta decisione i contribuenti adivano la Sezione
speciale della Giunta provinciale amministrativa di Genova, che
accoglieva il ricorso;
che il Comune di Arenzano conveniva i Filippi davanti al
Tribunale di Genova, chiedendo dichiararsi legittimi i suddetti
avvisi di accertamento e, preliminarmente, sollevarsi questione di
legittimità delle norme sulla composizione della g.p.a.;
che con ordinanza del 3 giugno 1985 (reg. ord. 687 del 1985) il
Tribunale sollevava, in riferimento agli
artt. 202, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost., questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 278, terzo comma, e 283,
secondo comma, del testo unico della finanza locale approvato con
R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, nella parte in cui, rispettivamente,
determinano la composizione delle commissioni comunali e delle
sezioni speciali delle g.p.a. Riteneva il Tribunale che i detti
collegi - di natura giurisdizionale e sopravvissuti alla riforma
tributaria del 1972 per effetto dell'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972
n. 638 - non offrissero le garanzie di indipendenza e di
imparzialità richieste dalle norme costituzionali sopra citate;
che si costituiva il Comune di Arenzano aderendo alle
argomentazioni del Tribunale;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,
chiedeva che le questioni fossero dichiarate inammissibili o
infondate;
Considerato che, come è stato più volte affermato dalla Corte di
cassazione (sentt. nn. 493 del 1980, 3923 del 1975, 3820 del 1974,
3352 del 1971, 1181 del 1970, 2201 del 1969) ed anche dalla
Commissione tributaria centrale (sez. XXIII, 7 dicembre 1983 n.
4448), gli atti di una fase del processo, giunta a compimento, non
sono resi inefficaci dalla successiva dichiarazione di
incostituzionalità del giudice che li ha posti in essere, salvo che
la questione sia stata sollevata prima del compimento della fase
medesima (ciò che, come risulta dalla parte narrativa, non è
avvenuto nel caso di specie);
che, per conseguenza, l'eventuale decisione in senso positivo
delle questioni non sollevate nelle fasi svoltesi avanti agli organi
di cui si discute (ammessa la loro natura giuriusdizionale) non
avrebbe alcuna rilevanza nel giudizio a quo;
che tali principi sono stati applicati da questa Corte nella
sent. n. 116 del 1974;
che, in conclusione, le questioni attinenti alla composizione
delle commissioni comunali e delle sezioni speciali delle g.p.a. sono
manifestamente inammissibili per irrilevanza nel giudizio davanti al
tribunale;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 278, terzo comma, e 283, secondo comma,
R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, sollevate in riferimento agli artt.
101, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost. dal Tribunale di
Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte