Ordinanza n. 332/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/11/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 34Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20
gennaio 1995 dal pretore di Brescia, iscritta al n. 1315 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il pretore di Brescia, con ordinanza del 20 gennaio
1995, nel corso di un procedimento penale ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, per contrasto con gli artt. 3, 76, 25 e 101 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla
funzione di giudizio del giudice che abbia già avuto cognizione
piena del fatto in altro dibattimento a carico di altro soggetto;
che, in particolare, il giudice remittente, nel definire gli
esatti termini della questione, riferisce di avere già assolto dal
reato di omicidio colposo il conducente di un autoveicolo e di aver
prospettato nella sentenza la responsabilità per il medesimo fatto
di un terzo che, a seguito del rinvio a giudizio disposto dal
pubblico ministero, si trova ora a dover giudicare.
Considerato che, successivamente alla ordinanza di remissione,
questa Corte, con sentenza n. 371 del 1996, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,
"nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio
nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o
concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri
soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in
ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque
valutata";
che, pertanto, la questione, nei termini in cui è stata
prospettata dal pretore di Brescia, è già stata accolta e che
conseguentemente essa deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76, 25 e
101 della Costituzione, dal pretore di Brescia con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte