Ordinanza n. 332/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1999 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 33legge 1034/1971
- art. 37legge 1034/1971
- art. 27Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (024U1054)
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 37 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali
amministrativi regionali) e dell'art. 27, primo comma, numero 4 del
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato) promossi con due ordinanze emesse
il 21 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio -
sez. III ter - sui ricorsi proposti dalla Federazione nazionale
trasporti pubblici locali e dal Consorzio azienda trasporti Veneto
orientali contro il Ministero del tesoro ed altra, iscritte ai nn.
694 e 695 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Visti gli atti di costituzione della Federazione nazionale
Trasporti Pubblici Locali e del Consorzio Azienda Trasporti Veneto
Orientali, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio -
Sezione III ter - con ordinanze del 21 maggio 1998 (r.o. nn. 694 e
695 del 1998) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e
113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 33 e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione
dei tribunali amministrativi regionali), e dell'art. 27, primo comma,
numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), nella parte in cui
stabiliscono che i ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento
dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi alle
decisioni pronunciate dagli organi di giustizia amministrativa
possono essere proposti esclusivamente avverso le sentenze passate in
giudicato e non anche con riferimento a sentenze di primo grado,
esecutive e non sospese dal giudice di appello, ma non passate in
giudicato;
che, ad avviso del giudice a quo le norme anzidette violerebbero
gli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, in quanto
l'effettività della tutela giudiziaria esecutiva sarebbe
procrastinata in modo irragionevole tanto più se comparata con le
misure esecutive proprie della tutela cautelare; traducendosi,
inoltre, nella violazione del principio di uguaglianza stante
l'ingiusta discriminazione fra chi abbia ottenuto una sentenza civile
immediatamente esecutiva anche in mancanza di giudicato, e chi, pur
avendo ottenuto una sentenza esecutiva amministrativa, non può
esperire il ricorso per ottemperanza;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, il quale si è riportato alle difese già svolte
nell'analogo giudizio, conclusosi con la sentenza n. 406 del 1998;
che si sono, altresì, costituite le parti private, le quali
hanno condiviso le ragioni dedotte dal giudice a quo nell'ordinanza
di rimessione.
Considerato che le due ordinanze sollevano identica questione,
sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che identica questione di legittimità costituzionale è già
stata rimessa alla Corte e dichiarata non fondata con la sentenza n.
406 del 1998;
che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano
indurre la Corte a modificare il proprio orientamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 37 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali) e dell'art. 27, primo comma, numero 4, del
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio - sez. III ter - con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte