Art. 27
[1]Testo unico-art. 27
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
[1]Testo unico-art. 27
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SENTENZE EMESSE DAI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - CARATTERE DI ESECUTIVITA' - MANCATA PREVISIONE DI STRUMENTI PROCESSUALI PER ASSICURARE L'ESECUZIONE DELLE STESSE - PROPONIBILITA' DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA SOLO NEI CONFRONTI DELLE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI AZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CONFRONTI DELLA P.A. - RICHIAMO ALLA SENT. DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 419/1995 - QUESTIONE IDENTICA AD ALTRA GIA' DICHIARATA NON FONDATA - OMESSA DEDUZIONE DI MOTIVI NUOVI E DIVERSI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 33 e 37 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 27, primo comma, n. 4, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato), in quanto identica questione e' gia' stata dichiarata non fondata con la sent. n. 406 del 1998 e non sono stati addotti motivi nuovi e diversi idonei ad indurre la Corte a modificare il proprio orientamento. - S. n. 406/1998.
Riguarda ancheart. 37 legge 1034/1971art. 33 legge 1034/1971
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA DI CONFORMARSI ALLE DECISIONI PRONUNCIATE DAGLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - PROPONIBILITA' DEI RICORSI ESCLUSIVAMENTE AVVERSO LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO - LAMENTATA INGIUSTIFICATA ESCLUSIONE DELLA PROPONIBILITA' AVVERSO LE SENTENZE DI PRIMO GRADO, ESECUTIVE E NON SOSPESE DAL GIUDICE DI APPELLO, MA NON PASSATE IN GIUDICATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 103 E 113 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost. - degli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), 90 e 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), nella parte in cui stabiliscono che i ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi alle decisioni pronunciate dagli organi di giustizia amministrativa possono essere proposti esclusivamente avverso le sentenze passate in giudicato e non anche con riferimento a sentenze di primo grado, esecutive e non sospese dal giudice di appello, ma non passate in giudicato. Invero - premesso che lo scrutinio di costituzionalita' deve incentrarsi sugli artt. 37 della legge n. 1034 del 1971, e 27, primo comma, numero 4 del regio decreto n. 1054 del 1924, che sono le norme dalle quali puo' dedursi il presupposto contestato, mentre gli artt. 90 e 91 del r.d. n. 642 del 1907 hanno la sola funzione di regolamentazione della procedura per i ricorsi cui le prime si riferiscono - la procedura di ottemperanza nei confronti della Pubblica Amministrazione comporta l'esercizio di una giurisdizione estesa anche al merito, <<di modo che non e' irragionevole, nell'attuale contesto del sistema processuale, la scelta di porre, come presupposto della speciale azione, l'esistenza di una cosa giudicata, anche se e' stata auspicata una diversa soluzione legislativa accompagnata da modifiche del processo amministrativo>>. Peraltro, l'azione di ottemperanza al giudicato, cosi' come configurata, non esclude ne' limita la ulteriore tutela giurisdizionale, potendo il soggetto interessato, da un canto, avvalersi dell'azione esecutiva ordinaria per espropriazione forzata in base a sentenza esecutiva contenente la condanna al pagamento di una somma di denaro; dall'altro canto, proporre le normali azioni di fronte all'inerzia dell'Amministrazione, nonche' le impugnazioni contro gli atti della Amministrazione che siano in contrasto con le statuizioni contenute in una sentenza provvista di esecuzione, ancorche' non definitiva. In ogni caso, la mancata adozione da parte dell'Amministrazione di provvedimenti che rimuovano o interrompano gli effetti persistenti e produttivi di ulteriori conseguenze giuridiche a seguito di atti annullati o comportamenti dichiarati illegittimi da sentenza esecutiva o il mancato conformarsi alle statuizioni della medesima sentenza esecutiva - ancorche' non ancora suscettibile di coazione in forma specifica attraverso il giudizio di ottemperanza - e' un comportamento a rischio dell'Amministrazione inadempiente, <<potendo ravvisarsi responsabilita' nelle diverse forme - a seconda della sussistenza dei relativi presupposti - e nelle sedi competenti>>. - <<Sulle possibilita' di esecuzione delle ordinanze di sospensiva del giudice amministrativo>>, v., tra le altre, S. n. 419/1995. - Riguardo alle controversie patrimoniali attribuite alla giurisdizione esclusiva, cfr. S. n. 190/1985, 'ex multis'. - V., inoltre, S. nn. 435/1995 e 82/1996. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 91 r.d. 642/1907art. 37 legge 1034/1971art. 90 r.d. 642/1907
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - NATURA GIURISDIZIONALE - NOMINA DIRETTA O INDIRETTA DI UN COMMISSARIO AD ACTA.
Il giudice amministrativo, adito in sede di giudizio di ottemperanza, esplica sempre attivita' di carattere giurisdizionale (come di desume dall'art. 27, comma primo, del testo unico r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), sia che sostituisca la propria decisione all'omesso provvedimento della pubblica amministrazione, che vi era tenuta in forza del giudicato formatosi nei suoi confronti; sia che ingiunga alla amministrazione medesima di provvedere essa stessa, entro un termine all'uopo prefissatole e con le modalita' specificate in sentenza; sia infine che disponga la nomina di un commisario per l'ipotesi che il termine abbia a decorrere infruttuosamente, e in quest'ultimo caso non rileva che tale nomina sia operata dal giudice amministrativo direttamente, ovvero attraverso l'interposizione di un organo amministrativo, poiche' a costui viene semplicemente demandata la scelta della persona, e non gia' conferito il potere di agire in via sostitutiva per mezzo di un "suo" commissario, come si verifica invece quando sia l'organo di controllo, di propria iniziativa, ad inviare un commissario ad acta presso amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), sollevata in relazione agli articoli 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con l'ordinanz…
ECLI:IT:COST:2006:100 · leggi il testo integrale
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), sollevata, in riferimento a…
ECLI:IT:COST:1999:332 · leggi il testo integrale
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), 90 e 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura…
ECLI:IT:COST:1998:406 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 26
Testo unico-art. 26 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 28
Testo unico-art. 28 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 4
Testo unico-art. 4 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 29
Testo unico-art. 29 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 2
Testo unico-art. 2 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 10
Testo unico-art. 10 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054~art27 · fonte su Normattiva