Ordinanza n. 333/1997
Altra decisione · depositata il 14/11/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6
giugno 1996 dal tribunale di Macerata, iscritta al n. 892 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Ritenuto che il tribunale di Macerata con ordinanza del 6 giugno
1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che non possa partecipare al giudizio dei residui imputati
"non patteggianti" il giudice che abbia riconosciuto, nella sentenza
resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'attenuante prevista
dall'art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ad altro
imputato, la cui collaborazione dichiarativa sia stata compiuta a
carico degli imputati del celebrando dibattimento;
che lo stesso giudice a quo dichiara di aver espresso una
valutazione nel merito della stessa materia processuale e che la
cognizione già da lui compiuta con la concessione della attenuante
ha riguardato il medesimo oggetto sia pure a fini diversi;
che su tale premessa, ad avviso del remittente, sarebbe violato,
dall'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. che non contemplerebbe al
riguardo una causa di incompatibilità, il principio del giusto
processo;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione,
questa Corte, con sentenza n. 371 del 1996, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale "nella parte in cui non prevede che non possa
partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che
abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza
nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello
stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già
stata comunque valutata";
che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la
restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame
della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Macerata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:333 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte