Ordinanza n. 333/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1999 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 421/1992
- art. 16d.lgs. 504/1992
- art. 16legge 421/1992
usata come parametro
citata
- art. 3legge 421/1992
- art. 43legge 421/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1,
lett. a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per
la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di
sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale) e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa
il 18 aprile 1997 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento
civile vertente tra Fratini Alvaro ed altri e il comune di Prato,
iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale,
dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione all'indennità
di espropriazione, la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza del
18 aprile 1997 (r.o. n. 568 del 1997), ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 43 (recte, 42) e 113 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'art. 16 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504;
che il giudice a quo muove dal rilievo che la norma di cui
all'art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1992 prevede che in caso di
espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un
importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia
presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta
qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di
espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle vigenti
disposizioni, ma nulla prescrive nel caso che il contribuente abbia
omesso la dichiarazione;
che, peraltro, il rimettente ritiene che la lacuna non possa
essere superata in via interpretativa, neanche alla luce della legge
delega, giacché le varie ipotesi possibili non appaiono idonee a
superare l'omessa previsione legislativa; ed, infatti: a) se si
considera che l'assenza del parametro e, quindi, l'omissione della
dichiarazione ICI, con conseguente inapplicabilità della norma,
avvantaggia l'evasore, ne risulta una evidente disparità di
trattamento; b) se si ritiene che l'omessa dichiarazione comporti la
valutazione del terreno come terreno agricolo, non si rinviene alcun
riscontro normativo in tal senso; c) se si ipotizza che l'omessa
dichiarazione equivalga ad una dichiarazione di valore pari a zero,
vi sarebbe lesione del diritto al giusto indennizzo; d) se si ritiene
che all'omessa dichiarazione possa sopperire l'accertamento
d'ufficio, oltre a snaturare il meccanismo previsto dal legislatore,
si lascerebbe irrisolto il problema quando l'accertamento d'ufficio
manchi o ritenga la natura agricola del terreno;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle
questioni, rilevando che le censure vengono proposte contro
un'asserita lacuna dell'ordinamento non colmabile con una pronuncia
della Corte;
che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice
rimettente deve delibare la rilevanza e la non manifesta infondatezza
della questione di incostituzionalità delle norme sulla base della
interpretazione che egli è tenuto a dare delle stesse, in modo da
verificare se le eventuali lacune dell'ordinamento possano essere
colmate secondo i vari criteri ermeneutici previsti dalle norme
vigenti e privilegiando l'interpretazione conforme a Costituzione
(v., ex plurimis, ordinanza n. 39 del 1998, sentenza n. 350 del
1997);
che, nella specie, il giudice a quo, dopo aver prospettato
diverse ed alternative soluzioni interpretative, ritenendole,
comunque, inadeguate a spiegare l'ambito applicativo della
disposizione, non esprime una propria scelta interpretativa sì da
consentire la verifica della rilevanza della questione di
legittimità costituzionale;
che, pertanto, essendo carente il presupposto della delibazione
di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale deve
ritenersi inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di
sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale) e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata in
riferimento agli artt. 3, 42 e 113 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:333 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte