Ordinanza n. 334/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/06/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69legge 392/1978
- art. 1legge 832/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
di immobili urbani), come modificato dal decreto-legge 9 dicembre
1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di
immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito,
con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 giugno 1988 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Macca Emanuele ed altro e Rosa
Renata, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 21 luglio 1988 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Casa del Ciclo Sport - Fini Sport
s.r.l. e Milani Maria Antonia, iscritta al n. 68 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di due giudizi in cui i conduttori
d'immobili destinati allo svolgimento di attività che, secondo il
regime previgente la "novella" introdotta dalla legge 6 febbraio
1987, n. 15, non avrebbero comportato il pagamento dell'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale, avevano viceversa fondato
la domanda sul diritto ad essi riconosciuto dalla sopravvenuta
normativa, il Pretore di Bologna, con due ordinanze rispettivamente
emesse il 24 giugno 1988 ed il 21 luglio 1988, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della
legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo aggiunto (recte: sostituito)
dall'art, 1, ultimo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15: a)
in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui
prevede la corresponsione dell'indennità di avviamento anche per i
contratti relativi ad immobili destinati ad attività che non
comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e
consumatori, nonché adibiti a studi professionali; b) in relazione
all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui si applica soltanto
ai contratti soggetti alla disciplina transitoria e non ancora
scaduti alla data di entrata in vigore della legge;
che il giudice a quo osserva, sotto il primo profilo, come la
norma introduca una irrazionale disparità di trattamento tra
rapporti soggetti o meno alla disciplina transitoria, risultando
escluso il diritto in argomento per i contratti stipulati nel regime
ordinario di cui alla legge n. 392 del 1978. Inoltre, secondo la
stessa giurisprudenza della Corte, l'indennità andrebbe correlata
esclusivamente all'attività d'impresa;
che, con riguardo alla seconda questione, il pretore rimettente
rileva come il "ristrettissimo ambito di applicabilità" della
denunziata normativa - che ad avviso del medesimo giudice non trova
applicazione nelle locazioni già concluse - determini una violazione
del principio di eguaglianza regolando diversamente "situazioni
analoghe".
Considerato che le due questioni, concernenti la medesima norma,
possono essere riunite e decise con un unico provvedimento;
che l'impugnato art. 69, ultimo comma, della legge 27 luglio
1978, n. 392, nel testo sostituito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15
(di conversione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832) è stato
espunto dall'ordinamento in quanto dichiarato costituzionalmente
illegittimo con la sentenza n. 882 del 1988;
che la citata decisione ha, oltretutto, chiarito come la norma
si applicasse "soltanto ai contratti sorti sotto il previgente regime
vincolistico non ancora scaduti" (secondo quanto ribadito da questa
Corte, anche sulla base dell'esegesi giurisprudenziale della Corte di
cassazione, nella recente ordinanza n. 937 del 1988);
che, pertanto, entrambe le questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), nel testo sostituito dall'art. 1, ultimo comma, del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di
contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello
di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio
1987, n. 15, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza n. 882 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte