Ordinanza n. 334/1990
Altra decisione · depositata il 13/07/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 152legge 416/1989
- art. 13Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e
secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), e dell'art. 152, terzo comma, del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
promossi con nove ordinanze emesse il 1° dicembre 1989 (4 ordinanze)
dal Pretore di Roma, il 3 gennaio 1980, il 6 dicembre 1989 (2
ordinanze) e il 15 dicembre 1989 (2 ordinanze) dal Giudice per le
indagini preliminari della Pretura di Torino, iscritte
rispettivamente ai nn. 137, 138, 139, 140, 158, 168, 169, 170 e 171
del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 14, 15 e 16, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Roma con quattro ordinanze del 1°
dicembre 1989 ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, questioni di legittimità dell'art. 224, primo e
secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nelle parti in cui
prevede l'arresto in flagranza e l'applicazione di misure coercitive
per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n.
773;
e che analoghe questioni ha sollevato il Giudice per le indagini
preliminari della Pretura circondariale di Torino con due ordinanze
del 6 dicembre 1989, due ordinanze del 15 dicembre 1989 ed
un'ordinanza del 3 gennaio 1990, denunciando, in riferimento agli
artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, l'art. 224, primo e secondo
comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), e l'art. 152 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Considerato che i giudizi, concernendo questioni analoghe, vanno
riuniti;
che tutte le ordinanze sono state pronunciate nel corso di
procecedimenti a carico di persone imputate per la violazione
dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è stato
emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito
nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante
norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno
dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi, già presenti nel territorio dello Stato.
Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra
l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente
abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e che, pertanto, spetta ai giudici a quibus verificare se, alla
stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano
tuttora rilevanti (v. ordinanze n. 209 n. 255 e 256 del 1990);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma ed al Giudice
per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte